Con la circolare del 2 gennaio 2024 viene riportato “7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 “
oltre agli effetti descritti sopra, tuttavia, è conseguente al fatto che per i redditi da dichiarare al fine dell’ottenimento dell’assegno di invalidità civile, l’ammontare di 1000 euro per invalidi orfani, la cui certificazione unica rilasciata dall’Inps riporti l’importo della pensione nel riquadro “reddito non campione d’Italia, non deve essere preso in considerazione perché non imponibile. Pertanto le pensioni di reversibilità agli invalidi civili rientranti nella fattispecie di cui sopra, dovranno essere decurtate di 1000 euro nel calcolo del limite reddituale per l’assegno di invalidità