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Diritto all'Ape Social
- JackBurton
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03/11/2025 17:14#80292
da JackBurton
Risposta da JackBurton al topic Diritto all'Ape Social
Confermo che l'accesso è connesso allo stato di disoccupato, come chiarito anche dalla Cassazione, non ci sono problemi per rioccupazione per brevi periodi che non fanno perdere lo stato di disoccupato come non ci sono problemi per coloro che non hanno usufruito della naspi pur avendone diritto.
Ringraziano per il messaggio: apposta
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02/11/2025 19:04#80283
da apposta
Risposta da apposta al topic Diritto all'Ape Social
Ringrazio per le risposte.
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
servizi2.inps.it/servizi/Bussola/Visuali...lPortale=&iIDLink=-1
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02/11/2025 19:02#80282
da apposta
Risposta da apposta al topic Diritto all'Ape Social
Ringrazio per le risposte.
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
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- Nicola54
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02/11/2025 09:55#80276
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic Diritto all'Ape Social
Gradito parere di JB o Gianni, non sono certo della risposta che sembrerebbe negativa, in particolare se per quel breve periodo di attività lavorativa sono stati versati contributi e risultano sul fascicolo previdenziale dell'INPS.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
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01/11/2025 19:26#80274
da apposta
Diritto all'Ape Social è stato creato da apposta
Buonasera a tutti, spero che qulacuno possa aiutarmi a chiarire il seguente caso per il diritto o meno all'Ape Social,
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
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