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LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI

28/12/2014 10:49#11607 da pan
Risposta da pan al topic LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI
Penso anch'io che l'interpretazione più logica (oltre che equa) sia quella data da Pablito, probabilmente con una domanda ad hoc rivolta all'INPS da parte dell'interessato, ma la LOGICA in Italia lascia il tempo che trova.
Aspettiamo con trepidazione che si pronunci l'oracolo.

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27/12/2014 22:58#11604 da cochise
Risposta da cochise al topic LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI
Affari miei, lo chiarirà il msg inps attuativo.
Il punto da chiarire è il termine "trattamento" perchè anche il rateo della mia pensione di gennaio può definirsi "trattamento" pensionistico , il dubbio sorge con il termine "decorrenti"

Certo che sarebbe un iniquità assurda ma nel totale rispetto di quanto asserisco da tempo , cuoè che la costituzione è già stata riscritta e l'articolo 1 è diventato :
l'italia è una repubblica, forse, fondata, certamente, sulle lotterie e gioco d'azzardo.
L'articolo 2 recita:
"per evitare qualsiasi confronto , sono abolite le bilance o, in deroga, si accettano solo confronti eseguiti con bilance NON tarate e truccate ad arte"

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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27/12/2014 22:27#11602 da Affari Miei
Risposta da Affari Miei al topic LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI
Beh questa sarebbe una cosa da approfondire da parte dei media perchè finora tutti escludano che valga anche ante 2015

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27/12/2014 16:04 - 27/12/2014 16:06#11580 da cochise
Risposta da cochise al topic LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI
Rileggendo il comma di interesse, il numero 113, mi sono convinto che l'applicazione (quindi NO PENALIZZAZIONI) è da ritenersi anche sulle pensioni con decorrenza antecedente a gennaio 2015 e ciò dalla frase

non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

mentre la frase

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015,

deve intendersi che non ha effetto retroattivo limitatamente ai ratei pensione già erogati con penalizzazione

Questa è la conclusione alla quale si è giunti post interrogazione del Grande Spirito, si spera che, per la stesura del messaggio attuativo inps, non venga interpellato uno spirito maligno.

ecco il testo integrale del comma di interesse

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quaterdell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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22/12/2014 21:46#11450 da Conti1
LEGGE DI STABILITA E PENALIZZAZIONI è stato creato da Conti1
Per la pensiona anticipata, bisogna recuperare il congedo matrimoniale e le cure termali?
Anche dopo la riforma di ieri alla Camera? Maturo la pensione entro il 2017.
Grazie dell'attenzione

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