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legge stabilità

09/01/2015 23:11#12015 da cochise
Risposta da cochise al topic legge stabilità
Il comma 707 della legge di stabilità non fa alcun riferimento all'età anagrafica richiesta per conseguire la pensione ma solo alla contribuzione, vedi testo riportato di seguito.
In pratica è stato ripristinato, ma solo per le pensioni anticipate, il criterio prima vigente di calcolare la pensione solo con riferimento ai 40 anni di contribuzione, con la differenza che il parametro dei 40 anni è cambiato ed è diventato 40+finestra per i salvaguardati e 42 anni e 6 mesi uomini e 41 anni e 6 mesi donne per coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno il requisito fornero entro il 2015 (poi ci sarà l'aumento ADV di 4 mesi)

Di conseguenza per la tua pensione non è cambiato nulla perchè, inoltre, non è scritto da nessuna parte che sia stato abolito il contributivo per tutti in vigore dal 1/1/2012, che resta in vigore.

707. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: angri62

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09/01/2015 22:08#12013 da angri62
legge stabilità è stato creato da angri62
buonasera
vorrei porre un quesito pensionistico,
preso atto che la legge di stabilità ha posto un freno al cumulo di un ulteriore quota pro rata per tutti quelli che avevano raggiunto nel loro ordinamento la contribuzione e l'età per accedere al sistema pensionistico di riferimento.
preso atto che la stessa legge è retroattiva, è qui che vorrei porre il mio quesito.
essendo ex appartenete al comparto sicurezza, dispensato dal servizio per inabilità fisica, avendo maturato 39 anni e 2 mesi di contribuzione con il sistema retributivo alla data dello status di quiescenza nel luglio del 2013.
l'inpdap mi calcolava la pensione fino al 31.12.2011 retributiva con 37 anni e 7 mesi e 19 mesi con il pro rata contributivo.
alla luce delle nuove disposizioni di ricalcolo delle pensioni retributive, ho diritto che la mia pensione venga rideterminata interamente con il retributivo?
im quanto non avendo l'età richiesta dall'ordinamento e cioè i 53 anni e 3 mesi, ma solo l'aliquota del 83% per cui non potevo accedere alla pensione ma obbligato a lavorare fino a tale età e che i 19 mesi effettuati erano, non una scelta ma un obbligo di legge. quindi se ricacolano tutte pe pensioni retributive devono ricalcolare anche la mia, perchè non è scritto da nessuna parte che chi ricadesse nel mio caso non ha diritto alla ridetermina.
ringrazio tutti quelli che vogliono rispondermi con riferimenti di legge.

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