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Nota su Decadenza e prescrizione

02/05/2014 08:08#951 da cochise
Risposta da cochise al topic Nota su Decadenza e prescrizione
BUONGIORNO A TUTTI mercoledì mattina ho inserito su molti forum e provveduto ad inviarla a 150 contatti di pensionati della mia rubrica, la seguente nota in merito a miei personali riflessioni scaturite dal servizio di Ballarò sugli errori inps.
Avevo dimenticato, anche per motivi di tempo di inserirla su questo forum, lo faccio stamattina per integrarla con la notizia che sia la Lorenzini che inps hanno smentito che in italia sia stata inserita in calendario il decadenza day del 6 luglio che resteranno dedicati ai Santi:
Beato Agostino Giuseppe (Elia) DesgardinMonaco e martire e Santa Darerca (Monenna) di KilleavyBadessa .
Quindi l'"esperto" consulente del lavoro ha fatto solo terrorismo televisivo coma da me anticipato. In realtà avevo avuto una visione notturna di Wakan Tanka che mi aveva detto "leggi le leggi, gli articoli, ascolta tutti compresi gli "esperti" proposti da Ballarò ma poi ragiona solo con la tua testa, ed è quello che ho fatto:
Premesso che il D.L. 98/2011 art 38 NON ha modificato l'istituto della decadenza ma solo quello della prescrizione come ognuno potrà verificare

in merito al servizio di ballarò di ieri sera vi espongo le mie riflessioni ed attendo vostri commenti

Vi svelerò che il Roberto televisivo non sono io che sono partenopeo puro e non è un collega telecom ma ex italtel
Con il Roberto in questione ho scambiato diverse mail nei giorni scorsi ed ero al corrente che quella registrazione avrebbe potuto andare in onda ma, ieri sera, il morbo di mori e dei residui del morbo mastrapasqua mi hanno impedito di vedere Ballarò, alle 22.00 ero KO. Comunque ho rivisto il servizio stamani su rai replay.
Comunque dallo scambio di mail ho capito che, pur essendo una persona a modo ed impegnata, fa comunque riferimento ad inca cgil.
Quello che lascia interdetti è che non si è focalizzata l'attenzione sul fatto che, alla luce del sole, inps da oltre cinque anni fa il proprio comodo violando una legge dello stato dei cachis' (accento sulla s vero France'?).
Come ho sempre sostenuto, per calcoli che avevo fatto anche per pensionati ante 2009, il vizietto inps lo aveva anche prima ma la disapplicazione non era totale ma random.
Veniamo all'aspetto più importante del problema , ammettendo che siamo diventati scemi io, ed i due legali consultati, ma allora è un cog....ne anche l'esperto di altalex Pietro Capurso che ha pubblicato un articolo sull'argomento decadenza proprio dopo il parto della legge 111/2011 che ha cambiato le carte in tavola.
Vi riporto stralcio dell'articolo
Prescrizione e decadenza per le prestazioni previdenziali dopo la L. 111/2011
Articolo 21.10.2011 (Pietro Capurso)
Ho già detto che la decadenza è impedita dall’azione giudiziaria e che il termine è triennale per le prestazioni pensionistiche ed annuale per le prestazioni temporanee. Resta da fissare il dies a quo. (giorno di inizio)
Il computo del termine deve essere effettuato a far data dal giorno in cui la reiezione della domanda diventa definitiva.
In materia previdenziale, secondo il chiaro dettato dell’art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533, la richiesta, che costituisce condizione di proponibilità dell’azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto).
La reiezione della domanda non è però il provvedimento definitivo, perché la legge prevede il ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda. Dispone infatti l’art. 443 c.p.c. che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
L’art. 46, commi 5 e 6, legge 9 marzo 1989, n. 88, assegna al richiedente, a seguito del rigetto della domanda, un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, e prevede, dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all’organo amministrativo di decidere sul ricorso, trascorso il quale gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria


NOn capisco dove sia scritto che la decadenza si calcola dall'erogazione della prestazione, mi sembra di leggere che i tre anni di decadenza si computino SOLO a partire dall'esaurimento dell'iter amministrativo.
Quindi, potrò sbagliare, ma con me sbaglierebbero anche diversi legali, ma io credo che tutta la pastetta sia stata organizzata da inca cgil che, invece di risolvere il problema alla radice e convincere inps a partorire la famosa procedura, si attiva ESCLUSIVAMENTE a fare nuovi adepti, venite pargoli che vi faro ricostituzione ricorso e causa però vi dovete associare.
Altro aspetto terroristico dell'articolo è stato quello di valutare gli errori di calcolo inps al 30%. Pur non avendo inps del tutto la mia stima io ritengo che il dato sia stato gonfiato ad arte per convincere i pensionati a rivolgersi a "loro" per il ricalcolo , ovviamente con relativa iscrizione al sindacato.
Dalla mia banca dati (oltre 250 calcoli) gli errori, a prescindere dalla rivalutazione sono stimabili intorno al 10% e non il 30% terroristico.
Concludendo, a prescindere dal terrorismo del principe del foro o dei tavoli da lavoro di ieri sera, ritengo che sia utile partire con le ricostituzioni online, per le quali ho fornito le indicazioni operative e bozza, per poi proseguire con il ricorso sempre online ed infine approdare alle vie giudiziali sempre che nel frattempo (almeno sette mesi) non ci siano novità da inps

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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28/04/2014 16:23#910 da derrik22
Risposta da derrik22 al topic Nota su Decadenza e prescrizione
Grazie Pablito. Sempre preciso e di grande aiuto per tutti noi poveri cristi che cerchiamo di districarci in questa selva di regole assurde.
Ringraziano per il messaggio: Sergio B

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26/04/2014 09:56#886 da cochise
Nota su Decadenza e prescrizione è stato creato da cochise
AVVISO IMPORTANTE PRESCRIZIONE E DECADENZA
Premesso che:
1. l’invio delle pec (primi 4 indirizzi elencati) e delle mail (successivi 4) suggerito con altro post deve continuare (ovviamente non è obbligatorio ma Wakan Tanka non è come Martello Martellante e ci vede bene e sa cosa deve fare per il bene della tribù) e ricordando a tutti che l’invio è richiesto:
• ai mobilitati attuali e mobilitati in attesa pensione che sostituiranno la frase “nello status di mobilitato” con la frase “nello status di ex mobilitato in attesa decorrenza pensione” (utilizzo “pec x attuali mobilitati per entrambe le categorie)
• a tutti i già pensionati a prescindere che abbiano effettuato altro invio di recente
2. si spera con questa azione di convincere inps e ministero lavoro al ravvedimento operoso (nel senso che si devono muovere a partorire la procedura per il ricalcolo delle pensioni per effetto della rivalutazione famosa)
3. In tal caso si eviterà il ricorso alle vie legali, ma nel frattempo il consiglio, per tutti i già pensionati, è quello di cominciare l’iter amministrativo che , come sarà chiaro, dalla lettura della nota allegata, richiederà non meno di 210 giorni (sette mesi) tempo max concesso ad inps per evitare il ricorso alle vie legali.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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Ringraziano per il messaggio: Sergio B, vincenzopa

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