La revisione dell'età di pensionamento. Relativamente al primo ordine di interventi si intende concedere un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo; nonchè il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
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vorrei sapere se queste normative sono esequtive o solo al vaglio dei nostri (ingordi)rappresentanti per loro tutto è "diritto acquisito" e per noi???!!!
grazie a questo sito che ci dà notizie a volte speranzose
saluti