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LAVORATORI IN CONGEDO CON LA LEGGE 104

14/08/2015 18:30#18986 da Tano1953
Risposta da Tano1953 al topic LAVORATORI IN CONGEDO CON LA LEGGE 104
Arsenale, un avvocato mi ha consigliato di far partire cinquanta raccomandate di diffida ad adempiere nei confronti di chi si rifiuta di applicare i vasi comunicanti, citando nella diffida nome e cognome del diffidato, dando un tempo di 15 giorni e in caso di diniego il sottoscritto.......adirà le vie legali con richiesta di risarcimento. Questa diffida deve essere presentata da ognuno di noi in bollo prima del 9/settembre/2015, perchè quel giorno come tu sai ci sarà altro incontro dei vertici INPS,MEF, M.L. Valuta bene la cosa se ciò è utile, tentiamo l'ultima carta. Saluti.

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14/08/2015 17:27#18984 da arsenale
Risposta da arsenale al topic LAVORATORI IN CONGEDO CON LA LEGGE 104
Gaetano vedo che la notte porta consiglio. Hai pubblicato le tue memorie in formato tascabile. Hai azzeccato tutto eccetto la procedura. Un ricorso al Tar sarebbe stato auspicabile per porre la questione di costituzionalità, però convengo con te - chi paga? Il tuo ricorso, che oggi è archiviato, avrebbe avuto un sicuro esito positivo tant'è vero che le successive salvaguardie hanno previsto tutte le categorie. Quindi ritentiamo con i ricorsi sapendo che questa volta siamo in tanti. Appena senti di rispondere - clicca rispondi sul topic "104" così anche gli altri possano partecipare.- Ciao.-

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14/08/2015 01:48#18972 da Tano1953
LAVORATORI IN CONGEDO CON LA LEGGE 104 è stato creato da Tano1953
PER I MODERATORI: Arsenale, Giorgione, Ercolani.


Come richiesto da Arsenale, invio per conoscenza i punti più significativi del ricorso straordinario presentato al presidente della regione Sicilia contro Assessorato Regionale della Sicilia, dipartimento del lavoro, dell'impiego, dei servizi e delle attività formative di Caltanissetta, avverso il provvedimento del 05/11/2012, non impugnato in sede giurisdizionale, con il quale è stata rigettata l'istanza di accesso ai benefici di cui all'art.24 comma 14 del d.l. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214.
FATTO

In data 07/09/2012, il ricorrente ha presentato alla D.T.L. di Caltanissetta relativa istanza volta ad ottenere i benefici pensionistici previsti dall'art. 24 ..........riguardanti la categoria dei lavoratori c.d. "salvaguardati". Tale istanza è stata presentata poichè il ricorrente si trova nelle condizioni di cui alla lettera f comma 1 art. 2 del d.i. 01/06/2012 e cioè in congedo al 31/10/2011 per assistere il genitore con disabilità grave ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 comma 5 del d.l. 26/03/2001 n. 151. Con provvedimento del 05/11/2012......veniva comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di accesso ai benefici..........La commissione istituita ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza predetta per la seguente motivazione: "non rientra nei benefici di cui alla lettera f comma 1 art. 2 del D.I. 01/06/2012 in quanto in congedo alla data del 31/10/2011 per assistere il GENITORE con disabilità grave". L'esclusione del ricorrente dai benefici è quindi dovuta al fatto che la norma richiamata riconosce tali benefici solo al genitore che assiste il figlio con handicap grave, escludendo in questo modo tutti gli altri soggetti della famiglia impegnati quotidianamente nell'assistenza della persona che necessita di cure e assistenza, poichè colpita da handicap grave.

DIRITTO

Il provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente va annullato per i seguenti motivi:
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI E DELLE FINALITA' DELLA LEGGE 104/1992.
La legge 104/1992 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, tutelandone la salute psicofisica. Il pieno rispetto della dignità della persona umana e la finalità di integrazione nella famiglia e nella società non distinguono tra posizione di genitore disabile o figlio disabile e i diritti riconosciuti ai lavoratori che assistono persone con grave disabilità devono rispondere al fine di assicurare in via principale la continuità nelle cure e nell'assistenza. La madre del ricorrente è stata riconosciuta invalida al 100% .....tale minorazione plurima ha ridotto l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella di relazione, assistenza e cure che possono essere svolte dall'unico figlio convivente, che da sempre si prende cura della madre. Escludere il ricorrente dalla possibilità di poter usufruire dei benefici pensionistici rischia di compromettere ulteriormente..........il diritto alla salute, quindi, non viene sufficientemente tutelato poichè non viene data la possibilità all'unico soggetto avente lo status di figlio convivente di poter accudire la madre e prestare l'assistenza continua e quotidiana di cui necessita la stessa.
-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALL'ART.2,3,32 DELLA COSTITUZIONE. Escludere dai benefici pensionistici il ricorrente è un fatto che comporta una ingiustificata disparità di trattamento. Il rigetto dell'istanza da parte della commissione adita presso......è stata motivata unicamente dalla mancata inclusione del ricorrente nel novero di soggetti legittimati ad ottenere i benefici di legge. Tale esclusione determina un ingiustificato trattamento lesivo e discriminatorio nei confronti di un soggetto, l'unico figlio convivente, meritevole di agevolazioni in conseguenza dei gravosi ed inderogabili compiti a cui è chiamato con continuità ed esclusività per potere prestare l'assistenza al genitore disabile grave, a cui va assicurata quotidianamente ogni cura e attenzione per evitare vuoti pregiudizievoli alla sua salute psicofisica, oltre che per assicurare l'aiuto morale e materiale derivante dal legame affettivo in ambito familiare. In questo modo la norma, la quale annovera tra i beneficiari del regime pensionistico anticipato solo i genitori che assistono i figli con handicap grave e non anche i figli che si prendono cura dei genitori con disabilità grave, viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., i principi costituzionali di solidarietà sociale e familiare, nonchè il principio del diritto alla salute. Il carico assistenziale per il figlio in situazione di gravità e per il genitore in condizioni di disabilità grave è uguale; anzi nel caso del ricorrente, risulta maggiore e più gravoso proprio in ragione alla grave disabilità e all'età del genitore che è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita. Secondo la Corte di Giustizia Europea una discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o comunque equivalenti o nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse. Nel caso del ricorrente le situazioni comparabili sono il genitore che assiste il figlio disabile e il figlio che assiste il genitore disabile. Quindi, la norma oltre a presentare evidenti profili di incostituzionalità costituisce una pregiudiziale comunitaria.
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DETTATI DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTI LE PERSONE CON DISABILITA'. Nel caso di specie vengono violati anche i principi generali, art. 3-4-5-8-25 e le finalità della Convenzione delle Nazioni Unite riguardo alle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite riconosce la necessità di promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità, il divieto di qualsiasi forma pregiudizievole di discriminazione diretta o indiretta e il principio di parità di trattamento delle persone disabili. Tra le finalità a cui è volta la Convenzione delle N.U. vi è quella di adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o abrogare qualsiasi legge o regolamento che non salvaguardi l'uguaglianza e la parità di trattamento tra i soggetti disabili, oltre al fine di riconoscere il diritto di godere del miglior stato di salute possibile.
-VIOLAZIONE DELLA LEGGE 1° MARZO 2006 N°67. Altra violazione di legge ravvisabile al caso prospettato è anche quella della legge.........riguardo alle misure della tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. La citata legge promuove ai sensi dell'art. 3 della Cost., la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti............al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei propri diritti, e il divieto di ogni forma di discriminazione sia diretta che indiretta.
- INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME CONTENUTE NELLA LETTERA f) comma 1, art. 2 d.i. 01/06/2012. I termini e i requisiti previsti dalla lett. f.........presentano profili di incostituzionalità, è abnorme legittimare ed identificare un bisogno altamente sociale con un termine rigido coincidente ad una data predeterminata, il 31 Ottebre 2011 e di maturare i requisiti entro 24 mesi dall'inizio del congedo. Solo chi si è trovato in congedo straordinario in quel periodo potrà rientrare tra gli aventi diritto ai benefici pensionistici; tutti gli altri che hanno già terminato i giorni a disposizione o che semplicemente in quella data non si trovavano in congedo per svariati motivi o non ne avevano ancora fruito riservandolo in momenti più difficili saranno rimasti esclusi. E' irragionevole legittimare il godimento di un diritto ponendo in assoluto la condizione di dovere maturare i requisiti entro 24 mesi dall'inizio del congedo; è sufficiente averli maturati, senza imporre alcun vincolo temporale, così come previsto dalla L. 23/08/2004 n. 243 art, 1, comma 6, lettera a, modificata con l'art. 1, comma 2 L.24/12/2007 n. 247.
La norma del decreto rivolto ai c.d. lavoratori "salvaguardati" solo 150 lavoratori che potranno andare in pensione secondo il regime previdenziale precedente, appare AD PERSONAM, disattendendo in questo modo i principi fondamentali di uguaglianza ed equità, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. A prescindere delle superiori considerazioni riguardanti questioni di illegittimità normativa, il punto cruciale è di garantire al soggetto bisognoso le cure necessarie e la persistenza del legame familiare. Quindi, è centrale rimanere il più possibile in famiglia per sentirsi parte integrante del nucleo familiare, ed è per questo che l'apporto del figlio è fondamentale per tutelare la persona debole e no autosufficiente, per dare sostegno morale e per essere da stimolo al genitore disabile affinchè questo possa affrontare con fiducia nel futuro i momenti in cui lo sconforto prenderà per forza di cose il sopravvento; ciò è necessario anche perchè i servizi socio-assistenziali, per i loro limiti fisiologici, non riescono a coprire sufficientemente le esigenze del soggetto disabile. Il ricorrente auspica che nel presente ricorso siano stati evidenziati i principi di diritto derivanti dalla Costituzione, per i quali è doveroso battersi affinchè vengano ristabiliti i principi di solidarietà familiare, di equità, di tutela della salute e dignità della persona disabile.
Riservandosi di proporre motivi aggiuntivi al presente ricorso a seguito delle controdeduzioni e dal deposito di atti di parte resistente, si CHIEDE l'accoglimento del presente ricorso e per gli effetti l'annullamento dell'atto impugnato e ammettere il ricorrente a fruire dei benefici di legge, previa ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità del d.i. 1/6/2012 e del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 per la violazione degli art. 2-3-32 della Costituzione, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati anche il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona. Conseguente all'accoglimento del ricorso, risarcire il ricorrente dei danni patiti e delle spese sostenute, quantificabili in euro 12.000,00 o nell'altra misura che il decidente riterrà opportuno stabilire. Alla luce di quanto sopra esposto, voglia il Sig. Presidente della regione Sicilia porre attenzione sulla sussistenza delle ragioni di urgenza che giustificano il presente ricorso, finalizzate a garantire continuità nell'assistenza e nelle cure necessarie alla tutela della salute, già compromessa dal genitore.

OSSERVAZIONI: Un ricorso formulato così bene secondo voi non merita l'accoglimento? Purtroppo mi finirà come Pirro vinco il ricorso, magari mi risarciscono, ma non andrò in pensione. SALUTI E BUON FERRAGOSTO-Gaetano.

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