Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- Paolo 1953
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Andrea956 ha scritto: Scusate, allora perché nella proposta di legge per l 8 salvaguardia il legislatore ha specificato che le procedure concorsuali devono essere attivate entro il 31/12/2011 ?
Pertanto se tale requisito non è stato specificato nella 7^ salvaguardia, significa che la data di avviamento della procedura (31/12/2011) non era il requisito necessario. La legge 208/2015 è scritta così al di là di queste fantasiose interpretazioni che negli ultimi giorni si leggono su questo forum.
Concordo.
Cmq a oggi stando ai fatti mi sembra che nessuno degli iscritti a questo forum, proveniente da aziende fallite dopo 31.12.2011, abbia visto mutata la dicitura ..... si diritto se rientra..... O sbaglio?
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- Pat957
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Pertanto se tale requisito non è stato specificato nella 7^ salvaguardia, significa che la data di avviamento della procedura (31/12/2011) non era il requisito necessario. La legge 208/2015 è scritta così al di là di queste fantasiose interpretazioni che negli ultimi giorni si leggono su questo forum.
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- GIANFILIPPO
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- parossi
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Dnt ha scritto: >>>> P A R O S S I
Per Dnt, spiegaci tu il termine provenire da .... Anche in mancanza di predetti accordi , quelli sottoscritti entro il 2011. Credo che da parte del legislatore ci sia stata la volontà di salvaguardare tutte le situazioni pre legge Fornero, quando ancora non era entrata in vigore la legge ,viceversa se la situazione si è verificata nel 2012 , non si capisce perché se un lavoratore che perde il posto perché fallisce l'azienda dovrebbe essere salvaguardato , mentre se un lavoratore perde il posto perché la sua azienda sempre nel 2012 attiva una procedura di mobilità per riduzione personale non viene salvaguardato. Per i due lavoratori la situazione è identica non ti pare? Solo che uno viene " salvaguardato " mentre l'altro no. E credo che questa sia la vera questione, perché se si decide di salvaguardare le situazioni avvenute dopo il 2012 , allora bisogna salvaguardare anche quelle del 2013 2014 2015 e 2016 non ti pare?
predetti stà per 'DETTI PRIMA' ...gli accordi a cui si fa riferimento sono quelli riportati con la frase della circolare:
- - a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
NON MI CALO IN QUALE FOSSE STATA LA 'VOLONTA' DEL LEGISLATORE .... !!!
MI LIMITO A LEGGERE LA NORMA PER COME E' STATA SCRITTA.
Ovvio che l'ombrello andrebbe aperto per tutti coloro che hanno subito l'infausto e perverso nuovo ordinamento previdenziale FORNERO !
Se quando io avevo 16 anni mi avessero detto prima che si sarebbe andati in pensione con questa normativa ....avrei avuto il diritto di scegliere di tutelarmi per conto mio in altro modo. E' troppo facile dirmelo ora !!! E' CHI LI HA VOTATI QUESTI CHE HANNO APPROVATO QUESTO SCHIFO ??? MI CHIEDO COME MAI ALLE MANIFESTAZIONI DEL PD CONTINUO A VEDERE LIGI E PRESENTI I 'VECCHI' PENSIONATI !!!! CERTO ORA CHE LORO HANNO LA PENSIONE CON I VECCHI REQUISITI .... SI SENTONO TRANQUILLI ... NON PENSANO A TUTTI I 'MITRAGLIATI' DALLA LEGGE FORNERO !
KE NE DICI ???[/quote]
Per Dnt, la frase più "ambigua " e che deve far riflettere e PREVENIRE da fallimenti concordati preventivi ecc ecc. anche in mancanza di predetti accordi cioè quelli stipulati entro il 2011. in poche parole ho hai l'accordo entro il 2011 è poi puoi essere licenziato successivamente è rientrare comunque nella 7 salvaguardia ,ho devi PREVENIRE da situazioni tipo fallimento concordato preventivo ecc ecc cioè situazioni venutosi ha creare prima che entrasse in vigore la famigerata legge Fornero.Io spero naturalmente di sbagliarmi e che tutti ricevano la famigerata salvaguardia ma la vedo molto dura. Un augurio a tutti .
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- michele122
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Nicola54 ha scritto: Maurizio,
ho risposto alla sua seguente domanda:
1)‘’Se l'azienda non è defunta o fallita o in concordato,se non abbiamo accordi prima dopo o durante il 2011.2012 ecc
Ma
2)-abbiamo la certezza del licenziamento entro il 31.12.2014
3)-abbiamo la certezza di rientrare nei parametri di maturazione
4)-abbiamo la certezza di rientrare nella finestra dei 15 mesi
5)-abbiamo la certezza di aver raggiunto nel 2014 settimane 2080 pari a 40 anni di contributi
Rientriamo si o no nella salvaguardia ?
__________________________________________________________
Cerco di essere più chiaro perché probabilmente non sono stato compreso.
Se non sussiste la condizione di cui al punto 1) cioè non c’è accordo ante 31 dicembre 2011 e l’azienda non è fallita, presentare l’istanza di salvaguardia e non presentarla è la stessa cosa. Il risultato è che non si rientra nella salvaguardia e l’INPS respinge la domanda.
Le altre quattro condizioni, da lei elencate seppur soddisfatte, sono infruttuose.
Scusami Nicola ma non sono convinto della tua interpretazione.
Ti riporto quanto dice la circolare n. 50 dell'INPS (testualmente):
I) In relazione agli accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:
A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
a) Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi
successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del
commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);
b) da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità
(articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui
all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di
trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)
B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o
interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto
A.
II) In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:
a) entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto
periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;
b) entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Istruzioni operative.
Si rammenta che nell’istruire le domande di salvaguardia in argomento, oltre ai requisiti sopra
riportati, dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con
riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai
lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I.
Per cui chi è in mobilità entro il 31/12/2014 e matura i requisiti pensionistici ante-fornero nel periodo di mobilità, ha diritto alla salvaguardia con o senza accordi governativi punto I) comma B.
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- cbmari
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2)-licenziato ai sensi dell'art. 4 e art. 24 legge 223/91;
3)-rientro abbondantemente nei parametri di maturazione;
4)- rientro abbondantemente nella finestra dei 15 mesi;
5)-ho certezza di aver raggiunto nel 2014 settimane 2080 pari a 40 anni di contributi.
ho fatto domanda di salvaguardia il 22/02/2016, trattata il 05/05/16 con esito "VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE"
In data 14/07/16, alla mia domanda: "GENTIMENTE VORREI AVERE INFORMAZIONI CIRCA I TEMPI DI EVASIONE DELLA MIA DOMANDA DI ACCESSO ALLA SETTIMA SALVAGUARDIA 2020699200009 E DELLA RELATIVA GRADUATORIA"
La risposta dell'Inps è stata molto sintetica:
Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.14/07/2016.0585793 del 14/07/2016 09:47:25,
Le comunichiamo quanto segue:
Buongiorno,
"La domanda presentata il 22/2/16, Numero Domus 2020699200009 è stata definita 5/5/16 stato VERIFICA DIRITTO A PENSIONE.
la Certificazione salvaguardia L.208 (26300) è in attesa di graduatoria per cui non è al momento possibile definire la domanda di pensione.
Alla luce delle molte discussioni di questi giorni a questo punto cosa mi devo aspettare???
Grazie a chi mi vuole rispondere
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