Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- parossi
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Dnt ha scritto:
___________________________________________________________________________Nicola54 ha scritto: Maurizio,
la risposta è purtroppo negativa.
L’accordo che pone il lavoratore in mobilità deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2011.
....omissis .....
Il problema attuale è che anche in presenza delle condizioni sopra elencate, ma in caso aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, se le procedure sono attivate dopo il 31 dicembre 2011, è in discussione la salvaguardia.
.... >>>> caro NICOLA .... non rifare come altri l'ennesimo errore:
>>>>> se le procedure sono attivate dopo il 31 dicembre 2011, SPIEGA BENE COME RICAVI QUESTO 'CONCETTO' .... altrimenti le norme vanno a farsi friggere ....grazie !!!
LO EVIDENZIA BENE ANCHE LA CIRCOLARE 01/2016 INPS !!!
a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
Per Dnt, spiegaci tu il termine provenire da .... Anche in mancanza di predetti accordi , quelli sottoscritti entro il 2011. Credo che da parte del legislatore ci sia stata la volontà di salvaguardare tutte le situazioni pre legge Fornero, quando ancora non era entrata in vigore la legge ,viceversa se la situazione si è verificata nel 2012 , non si capisce perché se un lavoratore che perde il posto perché fallisce l'azienda dovrebbe essere salvaguardato , mentre se un lavoratore perde il posto perché la sua azienda sempre nel 2012 attiva una procedura di mobilità per riduzione personale non viene salvaguardato. Per i due lavoratori la situazione è identica non ti pare? Solo che uno viene " salvaguardato " mentre l'altro no. E credo che questa sia la vera questione, perché se si decide di salvaguardare le situazioni avvenute dopo il 2012 , allora bisogna salvaguardare anche quelle del 2013 2014 2015 e 2016 non ti pare?
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- Dnt
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___________________________________________________________________________Nicola54 ha scritto: Maurizio,
la risposta è purtroppo negativa.
L’accordo che pone il lavoratore in mobilità deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2011.
....omissis .....
Il problema attuale è che anche in presenza delle condizioni sopra elencate, ma in caso aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, se le procedure sono attivate dopo il 31 dicembre 2011, è in discussione la salvaguardia.
.... >>>> caro NICOLA .... non rifare come altri l'ennesimo errore:
>>>>> se le procedure sono attivate dopo il 31 dicembre 2011, SPIEGA BENE COME RICAVI QUESTO 'CONCETTO' .... altrimenti le norme vanno a farsi friggere ....
LO EVIDENZIA BENE ANCHE LA CIRCOLARE 01/2016 INPS !!! (lo ripete anche la 50/2016)
a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
- a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.
DAI ... SU .... e' CHIARISSIMO ...... !!!
in mancanza di accordi ...come recita la norma .... viene meno di conseguenza il termine temporale espresso con la data del 31/12.... !!!! è come dire .... se io non firmo nessuna cambiale .... non esiste data di scadenza !!! OVVIO !!!! ... Perché LA DATA DEL
31/12/2011
...se 'giri la frittata' la puoi leggere così:
.... tutti quei lavoratori che sono stati 'cessati' entro il 31/12/2014 per procedura di mobilità soddisfano il criterio di ammissione alla 7a salvaguardia purchè provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale .... !!!
Quello che la Direzione Territoriale INPS DEVE VERIFICARE sicuramente è se per questa categoria in parola il lavoratore istante provenga da azienda cessata o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale . PUNTO .....!
> se proviene da questo tipo di azienda,
> se è in mobilità con cessazione rapporto entro il 31/12/2014,
> se matura i requisiti anteFornero entro il periodo di godimento della mobilità,
..... ALLORA E' DA CERTIFICARE !!!
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- Nicola54
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la risposta è purtroppo negativa.
L’accordo che pone il lavoratore in mobilità deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2011.
Si può prescindere da questo requisito solo se l’azienda si trova in una situazione di grave crisi finanziaria come fallimento, concordato preventivo etc.
Solo in presenza di almeno una di queste due condizioni e solo se sono anche soddisfatti i requisiti anagrafici contributivi che permettono di perfezionare i requisiti ante Fornero entro 12 mesi dal termine della mobilità(licenziati entro il 31 dicembre 2012), oppure entro il termine della mobilità(licenziati tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014), è possibile la salvaguardia.
Quindi nei termini indicati si deve perfezionare quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi d’età e almeno 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dalla finestra di 15 mesi che per nulla incide, ma è significativa solo per la decorrenza pensionistica.
Il problema attuale è che anche in presenza delle condizioni sopra elencate, ma in caso aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, se le procedure sono attivate dopo il 31 dicembre 2011, è in discussione la salvaguardia.
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
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LICO 54
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- maurizio12
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Fra tutte le risposte però, non è ancora chiara questa faccenda dell'azienda.
Ma secondo te per rientrare nella certificazione
l'azienda deve obbligatoriamente essere fallita, oppure in concordato, oppure defunta ?
Eppure il testo ufficiale mi sembra indichi chiaramente che sia sufficiente essere stati licenziati entro il 31.12.2014 come indicato qui in grassetto:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451,
......
anche in mancanza dei predetti accordi,
cessati dall'attivita' lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale
edile, anche mediante
il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
per cui la domanda che facciamo è:
Se l'azienda non è defunta o fallita o in concordato
Se non abbiamo accordi prima dopo o durante il 2011.2012 ecc
Ma
-abbiamo la certezza del licenziamento entro il 31.12.2014
-abbiamo la certezza di rientrare nei parametri di maturazione
-abbiamo la certezza di rientrare nella finestra dei 15 mesi
-abbiamo la certezza di aver raggiunto nel 2014 settimane 2080 pari a 40 anni di contributi
Rientriamo si o no nella salvaguardia ?
Grazie Loredano
Grazie a chiunque possa aiutare a comprendere
grazie per qualsiasi suggerimento
Un abbraccio
Maurizio
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- antocange
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