Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
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aureli ha scritto: Carissimo GIORGIONE ancora una volta vengo a chiederLe un parere sulla mia situazione pensionistica. Sono nato il 03/01/1952 e al 30/04/2014 come autonomo dovrei possedere quota 98.3 come riferitomi dall'ufficio INPS della mia zona.Adesso mi trovo in mobilita' in deroga usufruita solo x 15 mesi dal luglio 2013 fino ad ottobre 2014. Provengo da un licenziamento avvenuto il 20 luglio 2012 senza accordi sindacali x chiusura azienda la quale e' andata in concordato preventivo nel 2013. Premetto che dal luglio 2012 a luglio 2013 ho usufruito anche di disoccupazione.Allo stato attuale se non ci sono ulteriori cambiamenti sul testo presentato dal governo ritiene che ci siano i presupposti per entrare nella 7^ salvagurdia? Con il VS prgramma prendendo in esame la lettera B mi risulta:Requisiti raggiunti per il pensionamento APRILE 2014. Con le previgenti regole la pensione avrebbe avuto decorenza 01/11/2015.La pensione potra' avere decorrenza non prima del 01/01/2016 compresa la finestra mobile dei 18 mesi.Allo stato attuale ritiene che io posso entrare a far parte della sudetta 7^ salvagurdia? Allego file mia situazione contributiva. Grato sempre per la Sua disponibilita' la saluto con un abbraccio affettuoso. Aurelio ( attendo Sue notizie )
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Aurelio allo stato attuale non ho ancora una risposta certa in quanto il provvedimento non è stato approvato. Bisogna attendere le indicazioni attuative in quanto hai fruito di una mobilità in deroga e non di una mobilità ordinaria. Credo che ti convenga comunque fare domanda per far vagliare la tua posizione agli organi preposti (Inps/DTL) quando sarà il momento.
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pmoxedano ha scritto: Ciao Giorgione in merito al topic #23291 al quale purtroppo mi hai dato risposta negativa, ti chiedo se puoi darmi una tua lettura all'articolo sotto descritto contenuto nella sesta e settima salvaguardia, al quale io credevo di poter aderire grazie
•6mila cessati dal servizio che maturano il diritto alla pensione con le vecchie regole entro il 6 gennaio 2017. In tale categoria, rientrano i lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali di incentivo all’esodo prima del 31 dicembre 2012 nell’ambito di procedure di conciliazione con l’azienda o in applicazione di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011. Rientrano nella salvaguardia anche gli esodati il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale;
Pm lascia stare la sintesi che hai trovato perchè non è corretta. Il testo della legge da vagliare è il seguente:
lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato Entro il 6 gennaio 2017 deve essersi aperta la finestra mobile (non la maturazione del diritto).
A me è sembrato di comprendere che la risoluzione del rapporto sia avvenuta a seguito di accordi collettivi che tuttavia sono stati stipulati nell'Aprile 2012. Non entro il 2011. Da qui il mio giudizio negativo. Solo se l'accordo fosse stato individuale si poteva stipularlo anche dopo il 2011 sino al 31.12.2012. Nel dubbio tuttavia prova a fare domanda istanza alla DTL. Sarà la DTL a vagliare la validità dell'accordo.
Fammi sapere, un abbraccione
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•6mila cessati dal servizio che maturano il diritto alla pensione con le vecchie regole entro il 6 gennaio 2017. In tale categoria, rientrano i lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali di incentivo all’esodo prima del 31 dicembre 2012 nell’ambito di procedure di conciliazione con l’azienda o in applicazione di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011. Rientrano nella salvaguardia anche gli esodati il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale;
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- cochise
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Infatti il requisito anagrafico di 61 anni e 7 mesi sarà raggiunto a marzo 2016, entro i 12 mesi successivi al termine mobilità (ottobre 2015) e la decorrenza sarà fissata, post un anno di finestra ad aprile 2017.
Il quorum 97 + 7 mesi è comunque raggiunto e superato abbondantemente.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- aureli
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