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Beneficio art. 18 comma 22 quater DL 98/2011 a 5000 quarantisti.

01/03/2014 19:22#298 da miagola
Le persone che fruiscono dei 12 mesi(Quarantisti)già sono stati individuati infatti sulla lettera che hanno ricevuto con la data di pensione si sono trovati 2 mesi in meno questo lo so per certo

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28/02/2014 21:55#293 da cochise
Sergio, d'accordo per fare squadra, ma, al momento, post tagliando alle due anche, posso fare squadra solo in acqua a pallanuoto, lì non ho problemi anzi sto aumentando il n° vasche giorno dopo giorno (se non conto mi annoio), oggi sono arrivato a 90 (da 25 mt) però con le mezze pinne su ordine dell'ortopedico, che ha detto che le gambe devono lavorare.
Spero di essere in forma per fine marzo, perché bisogna travasare il prosecco e la forma fisica è richiesta, quantomeno per rimanere in piedi dopo i dovuti controlli.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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28/02/2014 21:42#292 da Sergio B
Facciamo squadra, prima della PEC faccio un giro esplorativo all'INPS e ci aggiorniamo!

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27/02/2014 17:47#284 da giorgione
Sergio per soddisfare il requisito dovresti maturare i 40 anni di contributi entro la fruizione dell'indennità di mobilità (mi pare che lo rispetti). Non so però se hai avuto delle sospensioni di mobilità che possono aver mutato il termine entro cui il requisito deve essere perfezionato.

E non saprei neanche dirti come valutare questi mesi di sospensiva a fini della salvaguardia in oggetto perchè, ripeto, non ci sono stati messaggi attuativi... buio totale.

Comunque se sei cessato a settembre 2009 sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30.6.2011 dovresti avere le carte in regola per fare parte della lotteria.

Prova a fare presente il tuo caso all'Inps perchè effettivamente ci sono molte persone potenzialmente interessate. Tienici informati....

Io non posso nuovamente chiamare perchè mi chiudono il telefono in faccia e alle mail non rispondono.

Sul Veneto sono piu' preparato. Ecco la lista delle PEC degli uffici Inps a cui puoi far sentire la tua voce. Dovresti contattare in prima istanza Este, Padova o Mestre 1.

Sede Indirizzo Posta Certificata
ADRIA Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
AGORDO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ARZIGNANO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Ringraziano per il messaggio: Sergio B

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27/02/2014 14:30#283 da Sergio B
Ciao Giorgione, la sottolineatura che hai messo su "... a condizione che maturino i requisiti per la pensione in quel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità..." credo si riferisca al mio caso particolare, ma tieni in conto che non ho il requisito se traguardati ai termini della riforma Tremonti ma ce l'ho riferito alla riforma Fornero, che ha introdotto la salvaguardia particolare per i 5000!

Allora essendo cessato al 30 settembre 2009 (prima del 31 Ottobre individuato da Pablito che saluto)dovrei avere titolo per entrare nei 5000!

Potrebbe avere senso fare una PEC chiedendo di essere aggiornato sui motivi della non inclusione? Potrebbe servirci almeno per leggere la risposta INPS su un tema che potrebbe interessare altri nella mia situazione?

Sono di Padova e il centro di produzione di riferimento è Este, a chi dovrei inoltrare la PEC?

Alla prossima, Sergio

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27/02/2014 10:45 - 27/02/2014 10:48#282 da giorgione
Ciao Sergio,

Come hai potuto leggere nella discussione il beneficio è riconosciuto ai: a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati entro del 30 giugno 2011 a condizione che maturano i requisiti per la pensione in quel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) lavoratori titolari della prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore al 6 luglio 2011.

La graduatoria viene effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e orientativamente può fruire del beneficio chi ha cessato entro fine 2009. Purtroppo non è dato sapere alcunchè dall'Inps su questa salvaguardia.

Puoi però chiedere di inserire un riferimento generico all'articolo 18, comma 22-quater del Dl 98/2011 e legge 111/2011 nella domanda di pensione affinchè Inps esamini il tuo caso.

Questo è il testo di legge:

22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto
. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater.


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