Nelle due gestioni (Gestione Artigiani e Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) vige il cumulo d'ufficio della contribuzione ai sensi dell'articolo 20 della legge 613/1966 perchè entrambe fanno parte dell'assicurazione generale obbligatoria. Quindi non deve sborsare alcunchè per utilizzare la contribuzione accreditata nelle due gestioni. All'età di vecchiaia (66A e 7M) potrà quindi ricevere una pensione composta di due quote: quella composta dal Fpld e una quota aggiuntiva composta dalla contribuzione afferente alla gestione commercianti.
Ciò non toglie che se vuole può operare le ricongiunzione in entrata nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Ma dovrà pagare un onere. Non so quanto convenga.