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Ex QUOTA 96 Ecco l'ultima NEWS ...... La Vergogna continua!

24/10/2016 10:01#32031 da ercolani.enrico
:evil: A TUTTI i miei colleghi DOCENTI, (Discriminati dall'Ignoranza dei Governi Monti - Letta - Renzi) Ecco lo "stato dell'arte" alla data odierna! :evil: :angry:

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09700
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 6 ottobre 2016, seduta n. 687
  CIPRINI, CHIMIENTI, LOMBARDI, DALL'OSSO e COMINARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
è noto che il personale del comparto scuola ha sempre goduto di una speciale normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 e l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 che dispone che la cessazione del servizio abbia effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico, «con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno»;
è accaduto che il decreto-legge n. 201 del 2011 (la cosiddetta «riforma Fornero»), emanato a dicembre del 2011, a metà dell'anno scolastico, introducendo numerose modifiche in materia di incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva, ha prodotto sui lavoratori della scuola un effetto retroattivo che ha impedito loro di far valere i requisiti di cui erano in possesso nell'anno 2011-2012;
in tal modo, il personale docente della scuola in questione si è trovato nella condizione di poter accedere al pensionamento solamente 4 anni dopo l'emanazione della legge e si è generata la questione dei cosiddetti «quota 96» che, dal 2011, ha colpito migliaia di lavoratori del comparto scolastico che, pure avendo maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, sono rimasti ingiustamente bloccati in servizio;
nonostante le numerose iniziative parlamentari anche del sottoscritto interrogante, il Governo è intervenuto a giudizio degli interroganti in modo evasivo, tanto che ancora oggi è difficile ricevere un dato preciso concernente il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione «quota 96», con il rischio di compromettere ogni iniziativa volta a sanare tale ingiustizia normativa;
è evidente, dunque, come sia necessario, conoscere con esattezza il numero delle unità che, ad oggi, rientrano tra i cosiddetti «quota 96» –:
quale sia il numero e l'effettiva platea dei lavoratori «quota 96» aventi diritto alla pensione, a giudizio degli interroganti, ingiustamente penalizzati dalla normativa della suddetta «legge Fornero», senza considerare coloro che sono già andati in pensione per aver raggiunto nel frattempo i requisiti previsti dalla cosiddetta «Riforma Fornero» o per aver aderito alla cosiddetta «opzione donna», o, ancora, per aver beneficiato delle norme relative alla cosiddetta «salvaguardia» ovvero in forza di altri provvedimenti. (5-09700)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09700
Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri concernente l'individuazione della platea dei lavoratori della scuola che hanno maturato entro l'anno scolastico 2011/2012 i requisiti pensionistici previsti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e che non hanno ancora avuto accesso al pensionamento.
Al riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che la «Riforma Fornero», entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012, ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
Contestualmente, la riforma ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia». Ciò al fine di proteggere quelle categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione.
Con particolare riferimento al comparto scuola, non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno. Tale circostanza, di per sé, non è stata ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto «Salva Italia».
Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
Tanto premesso, tengo a precisare che la tematica sollevata è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria.
Con specifico riferimento al quesito posto dagli interroganti, l'INPS, espressamente interpellato dal Ministero che rappresento, ha reso noto che i dati esaminati non rivestono al momento un sufficiente grado di attendibilità, in considerazione del parziale consolidamento delle posizioni assicurative dei lavoratori del comparto scuola. Per tale motivo, l'Istituto ha precisato che allo stato non è possibile fornire una puntuale risposta in ordine al numero e all'effettiva platea dei lavoratori cd. «quota 96» aventi diritto alla pensione.

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