Signor Melappioni,
il messaggio INPS n. 4832 del 21 maggio 2014 prevede che la scadenza dell’indennizzo per cessazione di attività commerciale è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, (v. 1.1.1, lett. b) e d) della circolare n. 35 del 2012.
Quindi l’indennizzo cessa al compimento di 66 anni e 7 mesi se compiuti entro il 31 dicembre 2018.
L’indennizzo per cessazione di attività commerciale è compatibile con la pensione anticipata(42 anni e 10 mesi di contributi), ma non con la pensione di vecchiaia(cfr. messaggio INPS n° 7384 del 1 ottobre 2014 par. 2). Per rispondere alla sua domanda poiché l’APE si configurerebbe come una pensione di vecchiaia anticipata( pone come suo primo riferimento un requisito anagrafico), direi che la risposta è negativa, escludendo la compatibilità delle due prestazioni.
La risposta è comunque da verificare, anche perché l'APE ancora non è entrata in vigore. Mi può telefonare se necessita di ulteriori chiarimenti.