×
Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!
Pensione in salvaguardia
- Nicola54
- Offline
- Moderator
-

Riduci
Di più
- Messaggi: 3110
- Ringraziamenti ricevuti 666
25/10/2016 22:47#32065
da Nicola54
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Risposta da Nicola54 al topic Pensione in salvaguardia
Signor Vinci,
le sue domande:
1) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver maturato i requisiti pensionistici ( 40 anni di contributi 31/01/2017) ma prima che finiscano i 36 mesi di mobilità
( 18/12/2017 ) perdo solo la mobilità o anche la salvaguardia ?
2 ) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver ultimato il periodo di mobilità ( 18/12/2017 ) e prima che decorra la decorrenza della pensione ( 01/05/2018 )
perdo la salvaguardia ?
3) Ho letto sulla settima salvaguardia che un lavoro a tempo determinato permette di sospendere la mobilità ( per i mesi di lavoro ) e poi riparte quando si smette di lavorare. Questa possibilità vale anche per la mia salvaguardia ? Se sì, quali caratteristiche deve avere il contratto a tempo determinato( durata massima e reddito annuo )?
_________________________________________________________
1)Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 223/1991 il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente ovvero non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente anche con retribuzione inferiore al 20% che si trovi a meno di 50 km o meno di 80 minuti dal proprio domicilio. Se perde l’iscrizione alle liste rischia di perdere anche la salvaguardia che, ai sensi dell’ art. 22, c.1, legge n.135/2012, è destinata ai lavoratori in mobilità.
2) In questo caso non perderebbe la salvaguardia perché avrebbe terminato il periodo della mobilità. Dal 19 dicembre 2017 fino al 30 aprile 2018 si troverebbe sprovvisto di reddito.
3) Gli istituti della sospensione e della decadenza dall’indennità di mobilità sono espressamente regolati dagli artt. 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni. Il lavoratore, che accetti l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale dandone tempestiva comunicazione all’INPS, vede la sua prestazione ‘’sospesa’’, ma si mantengono le iscrizioni alla lista. Si produce uno ‘’slittamento’’ del termine della prestazione senza però che sia alterato il periodo.Vale anche per la sua salvaguardia, la durata del contratto a tempo determinato non può essere maggiore del periodo stabilito della mobilità e non c’è un limite di reddito annuo stabilito.
Per maggiori chiarimenti mi può contattare al telefono dell'ufficio al patronato.
le sue domande:
1) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver maturato i requisiti pensionistici ( 40 anni di contributi 31/01/2017) ma prima che finiscano i 36 mesi di mobilità
( 18/12/2017 ) perdo solo la mobilità o anche la salvaguardia ?
2 ) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver ultimato il periodo di mobilità ( 18/12/2017 ) e prima che decorra la decorrenza della pensione ( 01/05/2018 )
perdo la salvaguardia ?
3) Ho letto sulla settima salvaguardia che un lavoro a tempo determinato permette di sospendere la mobilità ( per i mesi di lavoro ) e poi riparte quando si smette di lavorare. Questa possibilità vale anche per la mia salvaguardia ? Se sì, quali caratteristiche deve avere il contratto a tempo determinato( durata massima e reddito annuo )?
_________________________________________________________
1)Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 223/1991 il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente ovvero non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente anche con retribuzione inferiore al 20% che si trovi a meno di 50 km o meno di 80 minuti dal proprio domicilio. Se perde l’iscrizione alle liste rischia di perdere anche la salvaguardia che, ai sensi dell’ art. 22, c.1, legge n.135/2012, è destinata ai lavoratori in mobilità.
2) In questo caso non perderebbe la salvaguardia perché avrebbe terminato il periodo della mobilità. Dal 19 dicembre 2017 fino al 30 aprile 2018 si troverebbe sprovvisto di reddito.
3) Gli istituti della sospensione e della decadenza dall’indennità di mobilità sono espressamente regolati dagli artt. 8 e 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni. Il lavoratore, che accetti l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale dandone tempestiva comunicazione all’INPS, vede la sua prestazione ‘’sospesa’’, ma si mantengono le iscrizioni alla lista. Si produce uno ‘’slittamento’’ del termine della prestazione senza però che sia alterato il periodo.Vale anche per la sua salvaguardia, la durata del contratto a tempo determinato non può essere maggiore del periodo stabilito della mobilità e non c’è un limite di reddito annuo stabilito.
Per maggiori chiarimenti mi può contattare al telefono dell'ufficio al patronato.
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- Vinci C
- Autore della discussione
- Offline
- New Member
-

Riduci
Di più
- Messaggi: 1
- Ringraziamenti ricevuti 0
25/10/2016 17:47#32063
da Vinci C
Pensione in salvaguardia è stato creato da Vinci C
Sono un ex lavoratore beneficiario della salvaguardia di cui art.22, c.1, legge n.135/2012 ( seconda salvaguardia 55.000 ), collocato in mobilità ordinaria
( a fronte di accordi sindacali stipulati in sede governativa ) in data 20/12/2014 con scadenza 18/12/2017.
Ho ricevuto le due lettere di certificazione INPS, e nella seconda mi hanno comunicato che potrò accedere alla pensione in data 01/05/2018 ed hanno evidenziato
che alla data della domanda di pensione è "richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi".
Faccio presente che maturo i requisiti pensionistici (40 anni di contributi) alla data del 31/01/2017.
Viste le recenti disposizioni del decreto legislativo 150/2015 inerente il mercato del lavoro e ammortizzatori sociali( decadenza dalle liste di mobilità e di
collocamento in caso di rifiuto di una offerta congrua),con la presente vorrei sottoporvi tre quesiti :
1) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver maturato i requisiti pensionistici ( 40 anni di contributi 31/01/2017) ma prima che finiscano i 36 mesi di mobilità
( 18/12/2017 ) perdo solo la mobilità o anche la salvaguardia ?
2 ) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver ultimato il periodo di mobilità ( 18/12/2017 ) e prima che decorra la decorrenza della pensione ( 01/05/2018 )
perdo la salvaguardia ?
3) Ho letto sulla settima salvaguardia che un lavoro a tempo determinato permette di sospendere la mobilità ( per i mesi di lavoro ) e poi riparte quando si smette
di lavorare. Questa possibilità vale anche per la mia salvaguardia ? Se sì, quali caratteristiche deve avere il contratto a tempo determinato( durata massima e reddito
annuo ) ?
Ringraziando anticipatamente, saluto cordialmente.
( a fronte di accordi sindacali stipulati in sede governativa ) in data 20/12/2014 con scadenza 18/12/2017.
Ho ricevuto le due lettere di certificazione INPS, e nella seconda mi hanno comunicato che potrò accedere alla pensione in data 01/05/2018 ed hanno evidenziato
che alla data della domanda di pensione è "richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi".
Faccio presente che maturo i requisiti pensionistici (40 anni di contributi) alla data del 31/01/2017.
Viste le recenti disposizioni del decreto legislativo 150/2015 inerente il mercato del lavoro e ammortizzatori sociali( decadenza dalle liste di mobilità e di
collocamento in caso di rifiuto di una offerta congrua),con la presente vorrei sottoporvi tre quesiti :
1) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver maturato i requisiti pensionistici ( 40 anni di contributi 31/01/2017) ma prima che finiscano i 36 mesi di mobilità
( 18/12/2017 ) perdo solo la mobilità o anche la salvaguardia ?
2 ) Se rifiuto una offerta di lavoro dopo aver ultimato il periodo di mobilità ( 18/12/2017 ) e prima che decorra la decorrenza della pensione ( 01/05/2018 )
perdo la salvaguardia ?
3) Ho letto sulla settima salvaguardia che un lavoro a tempo determinato permette di sospendere la mobilità ( per i mesi di lavoro ) e poi riparte quando si smette
di lavorare. Questa possibilità vale anche per la mia salvaguardia ? Se sì, quali caratteristiche deve avere il contratto a tempo determinato( durata massima e reddito
annuo ) ?
Ringraziando anticipatamente, saluto cordialmente.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
Moderatori: giorgione, cochise, Nicola54

