Carlos,
le Circolari INPS n. 185 del 18 novembre 2015 di cui al par. 7 e di quella
n. 132 del 7 dicembre 2007 fanno riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.
Quando il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, per mancanza di redditi , intesi questi come percezione materiale di denaro, con conseguente ininfluenza della eventuale proprietà della casa di abitazione del genitore.
Poiché il par. 8 della prima Circolare INPS sopra indicata prevede che qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, l’aliquota di reversibilità sia pari al 70%, anche al nipote dovrebbe appartenere tale percentuale di reversibilità.