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Informazioni reversibilita

30/11/2016 12:24#32985 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Informazioni reversibilita
Fulvio,
le copio e incollo parte della Circolare INPS n. 15 del 6 febbraio 2009,che ha per oggetto l'art. 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante “Disposizioni in favore di soggetti inabili” e di conseguenza oltre ad essere pertinente alla sua domanda è un documento ufficiale che lei è tenuto a verificare nell'interesse di diritti di suo figlio.
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La Circolare che le ho indicato prevede che sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.
Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.
La disposizioni in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all’articolo 8 della legge n. 222 del 1984):

· l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;

· l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;

· la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali

Peraltro la disposizione in esame ha aggiunto anche un ulteriore comma 1-ter al citato articolo 8 della legge n. 222 del 1984 nel quale si prevede che l’importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore all’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.

Si precisa primariamente che tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, essendo finalizzata a tutelare il lavoratore inabile garantendogli un trattamento economico non inferiore all’importo indicato senza alcun effetto sotto il profilo previdenziale in trattazione nella presente circolare.

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Pertanto, il verificarsi della circostanza da ultimo esaminata non rappresenta una condizione per il conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da parte dell’inabile che sia impegnato o che intraprenda un’attività lavorativa.

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29/11/2016 23:57#32982 da fulviob
Informazioni reversibilita è stato creato da fulviob
Ciao a tutti
Avrei bisogno dei chiarimenti per quanto riguarda la reversibilità.
Alla morte di un genitore se non sbaglio la reversibilità spetta a :
- Genitore superstite
- Eventuali figli minorenni
- Eventuali Figli invalidi

Le mie domande sono :
- se il figlio invalido convive con il genitore superstite è maggiorenne lavora in una cooperativa e ha una invalidità del 48% gli spetta la reversibilità ?
- se il figlio invalido si sposa e non abita più con il genitore superstite gli spetta la reversibilità ?

Ringrazio chi eventualmente mi rispondera
Saluti Fulvio

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