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Ottava salvaguardia o ape social
- Nicola54
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20/12/2016 06:36#33451
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic Ottava salvaguardia o ape social
Carmine,
può ususfruire della ottava salvaguardia se, soltanto se, la sua ex azienda si trovi in una delle seguenti situazioni:
cessata o interessata dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale.
Se cessata la data di cessazione deve essere anteriore a quella del licenziamento.
Se interessata alle vigenti procedure concorsuali, la data di attivazione in cui queste sono avviate deve essere anteriore alla data di licenziamento.
Si rende necessarioo produrre documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale.
L'Ape social, ai sensi del comma 179 dell'art. 1 del DDL n. 2611è prevista, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018.
Lei al 31 dicembre 2018 non perfezionerà il requisito anagrafico di 63 anni, richiesto nella norma indicata.
Il comma 193 prevede che Il Governo trasmetta alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
Quindi molto probabilmente potrà usufruire, in caso di mancata salvaguardia, dell'Ape Social.
Se in seguito alla data del 1 gennaio 2017 stipulerà contratti di lavoro a tempo determinato, per usufruire dell'Ape dovrà percepire integralmente la successiva occupazione spettante e percepire la prestazione trascorsi tre mesi dal termine della stessa.
Dovrebbe precisare se prima del compimento dei suoi 19 anni aveva maturato almeno 52 settimane di contributi.
può ususfruire della ottava salvaguardia se, soltanto se, la sua ex azienda si trovi in una delle seguenti situazioni:
cessata o interessata dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale.
Se cessata la data di cessazione deve essere anteriore a quella del licenziamento.
Se interessata alle vigenti procedure concorsuali, la data di attivazione in cui queste sono avviate deve essere anteriore alla data di licenziamento.
Si rende necessarioo produrre documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale.
L'Ape social, ai sensi del comma 179 dell'art. 1 del DDL n. 2611è prevista, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018.
Lei al 31 dicembre 2018 non perfezionerà il requisito anagrafico di 63 anni, richiesto nella norma indicata.
Il comma 193 prevede che Il Governo trasmetta alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
Quindi molto probabilmente potrà usufruire, in caso di mancata salvaguardia, dell'Ape Social.
Se in seguito alla data del 1 gennaio 2017 stipulerà contratti di lavoro a tempo determinato, per usufruire dell'Ape dovrà percepire integralmente la successiva occupazione spettante e percepire la prestazione trascorsi tre mesi dal termine della stessa.
Dovrebbe precisare se prima del compimento dei suoi 19 anni aveva maturato almeno 52 settimane di contributi.
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- Carmine1956
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19/12/2016 18:31#33443
da Carmine1956
Ottava salvaguardia o ape social è stato creato da Carmine1956
Sono nato il 5/9/1956 sono in mobilità che termina il 01/01/2017, l'accordo è stato stipulato a gennaio 2013, ho a fine mobilità 2032 settimane di lavoro, vorrei sapere se posso usufruire dell'ottava salvaguardia oppure dell'ape social.
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