Il D.L. 30.4.97 N. 184, all'art. 6 comma 1, fissa i presupposti per l'ammissione alla contribuzione volontaria, stabilendo che, al massimo, la stessa puo’ essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Orbene, se dal 1.1.2012 i contributi versati rientrano tutti nella liquidazione di una prestazione calcolata col sistema contributivo, che senso ha mantenere tale limitazione alla postergazione temporale dei versamenti ?
Mi sfuggirà qualche aspetto, ma non capisco .....
Nel mentre si limita fortemente la possibilità di coprire carenze sorte, in specie, nel periodo post Fornero, in cui si continuano a registrare tanti licenziamenti di natura economica, mi sembra che, per effetto di tale limitazione, lo Stato e l’INPS così rinuncino ad incamerare soldi da chi, avendone disponibili, ed avendo “saltato” per errore o per pregressa carenza di quattrini quella scadenza, vorrebbe essere messo in condizione di recuperare i periodi di carenza contributiva.
Non sarebbe il caso di ampliare quel termine, se non fosse proprio possibile eliminarlo del tutto, portandolo quanto meno al 1.1.2012 (partenza del contributivo per tutti) ?
Basterebbe forse un decreto legge del tanto attivo governo ?