MR,
la risposta si ritiene negtiva.
Il messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013 al par 6.2 prevede che L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali (circ. 07/06/2002, n. 108, punto 7).
In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi sono tenute, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23/12/2000, a rilasciare il doppio calcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.
Per questo motivo la richiedente non può esercitare il diritto di cui all'art. 2 ter della legge 16 aprile 1974, n. 114 il cui oggetto è comunque l'utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.