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Decorrenza pensione supplementare di vecchiaia-gestione separata

23/04/2017 10:23#36528 da giscapa
Grazie per la risposta immediata e chiarissima, quindi l'applicazione delle finestre anche alla pensione supplementare di vecchiaia è solo in un senso, non beneficia quindi della deroga:

Circolare Inps n. 60 del 15/5/2008
2.4.2. Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l'"apertura della finestra di accesso" per la pensione di anzianità

"In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa "finestra di accesso", ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente."

Infine, poichè il prossimo 1° agosto decorre la finestra utile (sono del 2/12/1950), è opportuno rifare la domanda dopo l'apertura della stessa, oppure rimane valida quella già inoltrata e respinta?

Grazie ancora per la cortese attenzione.

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22/04/2017 20:24#36521 da giorgione
Gis ciao e benvenuto. Per la pensione supplementare nella gestione separata occorre raggiungere l'età di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi. Non può essere concessa prima di tale data. Sino al 2011 si poteva chiedere a 65 anni ora non più in quanto la riforma fornero ha innalzato il requisito di vecchiaia.

Se fossi rimasto in servizio sino a 65 anni (che immagino li hai raggiunti nel 2015) non sarebbe mutato nulla. Avresti conseguito la pensione a carico della gestione Inps nel 2015 (in quanto già avevi il diritto raggiunto dal 2007) ma per la pensione supplementare avresti comunque dovuto attendere la nuova età di vecchiaia nella gestione separata cioè i 66 anni e 7 mesi.

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20/04/2017 10:18#36470 da giscapa
Buon giorno a tutti, è il mio primo ingresso.

Sono in pensione di anzianità Inps (ex Inpdai) dal 1/1/2009, con diritto già maturato entro il 31/12/2007, al compimento dei 57 anni di età e 35 di contribuzione (prima della famosa riforma delle finestre).
Durante l'attività di dirigente d'azienda sono stato iscritto alla gestione separata poichè svolgevo anche attività di amministratore.
Ho atteso il compimento dei 65 anni esatti relativi alla pensione di vecchiaia per fare richiesta per la pensione supplementare di vecchiaia, ma la domanda inoltrata all'Inps è stata respinta poichè pur essendo in regola con la contribuzione non avrei ancora raggiunto il requisito dell'età pensionabile di vecchiaia (66 anni e 7 mesi), secondo la riforma delle finestre. Ho inoltrato ricorso amministrativo senza riscontro, dovrei fare azione giudiziaria, ma non conviene per la modesta cifra della pensione di spettanza, mi conviene invece attendere il compimento del suddetto diritto, ormai prossimo.
Rimane però un cruccio: se fossi rimasto in servizio ed avessi chiesto quella di vecchiaia a 65 anni esatti, mi sarebbe stata concessa perchè avevo già maturato quella di anzianità, senza obbligo di attendere l'apertura delle finestre, come previsto dalla riforma.
Allora, se per la pensione supplemetare, che si aggancia sempre a quella di vecchiaia, valgono le stesse finestre della riforma per la suddetta, perchè non deve essere valido il criterio dell'età mia pensionabile di vecchiaia di 65 anni esatti, senza l'obbligo di attendere la nuova finestra di 66 anni e 7 mesi?
Grazie per la cortese attenzione.

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