× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

Limite ordinamentale (65 anni) e obblighi della Pubblica Amministrazione - datore di lavoro.

25/05/2017 00:07#37141 da ruggiero66
Ringrazio entrambi per le risposte.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

18/05/2017 17:12#36967 da giorgione
Ruggiero riprendendo quanto ha già detto Nicola a 65 anni, cioè al limite ordinamentale, la Pa deve verificare se il lavoratore ha maturato un diritto a pensione (es. anticipata, in totalizzazione o con il cumulo contributivo). Se lo ha maturato risolve il rapporto, in caso contrario deve farlo proseguire fino alla prima data utile di pensionamento. Che nel caso di specie sarà quella di 66 anni e 7 mesi (+ ADV) dato che si può considerare espressamente anche il cumulo Vedi al riguardo la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 www.pensionioggi.it/dizionario/il-pensionamento-d-ufficio

Una volta risolto il rapporto di lavoro sarà cura del lavoratore produrre domanda di pensione secondo le modalità che più ritiene convenienti (es. può scegliere tra totalizzazione o cumulo dei periodi assicurativi).

Collaboro con il patronato INAS di Padova

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/05/2017 16:44#36933 da ruggiero66
Grazie Nicola per la risposta,
vorrei aggiungere un ulteriore passaggio:

Premesso che il collega ha sempre dato per certo di possedere un diritto alla pensione in totalizzazione o con il cumulo.

Alcuni mesi fa ho sottoposto la questione ad un funzionario dell'INPS. Allora il collega non mi aveva ancora consegnato gli estratti contributivi relativi alle diverse casse previdenziali. Comunque, nel quesito posto all'INPS indicai che oltre ai contributi cpdel occorreva considerare più di 20 anni di contributi sparsi in diverse casse contributive.

La risposta del funzionario INPS fu: obbligarlo a fare domanda di totalizzazione al compimento dei 65 anni e 3 (o 7 mesi, non ricordo) a cui si sarebbero poi aggiunti i 18 mesi di finestra. Quindi, il dipendente cesserebbe di lavorare verso la fine del 2019.
E' proprio questo "obbligarlo" che mi mette in difficoltà, anche perché se c'è il diritto alla totalizzazione presumo ci sia anche il diritto al cumulo gratuito, quest'ultimo sicuramente più conveniente. Dovrei forse aspettare che il dipendente raggiunga l'età anagrafica (66 anni etc.)per poter chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo gratuito?
Forse dovrei interloquire con la Funzione Pubblica?
Sono solo 3 anni che mi occupo di pensioni e questo caso mi sembra particolarmente ostico.
Ruggiero

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

14/05/2017 09:29#36931 da Nicola54
Ruggiero,
lei chiede:

1) Al compimento dei 65 anni di età l'Amministrazione è tenuta a risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente, lasciando a quest'ultimo la possibilità di presentare domanda di pensione in totalizzazione, evitando così la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

2) Al contrario, l'amministrazione non deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del dipendente e quest'ultimo potrà andare in pensione di vecchiaia con il cumulo gratuito nel 2019.
___________________________________________________________
L'amministrazione non può risolvere il rapporto di lavoro nel caso in esame.
Avrebbe la facoltà di farlo se, e soltanto se,avesse maturato un diritto a pensione.La risposta sarebbe stata positiva nel caso in cui il dipendente a 65 anni è in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi.

Ai sensi della legge 214/2011 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, è pari 66 anni e 7 mesi di età(da incrementare con la speranza di vita). Ma il dipendente pubblico può comunque continuare l'attività lavorativa nel caso in cui non abbia maturato i 20 anni di contributi.
Dubbia è la risposta del caso in esame quando questi anni sono maturati in diverse Casse di Gestione.
Molto probabilmente il rapporto di lavoro può protrarsi fino ad anni 70.
Mi riservo di ulteriori verifiche.

I riferimenti legislativi di questa risposta:
Il comma 5 dell'art. 2 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 recita:

'' L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire
all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della
pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per
il diritto a pensione''.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

13/05/2017 20:14#36929 da ruggiero66
Salve,
vorrei sottoporre alla vs attenzione il seguente caso:

Dipendente comunale con 65 anni di età a dicembre 2017;
Data assunzione presso il Comune: 01/07/2008, quindi con circa 9 anni di contribuzione Gestione Pubblica;
In precedenza il dipendente ha contributi (complessivamente circa 20 anni) non ricongiunti, sparsi in diverse casse previdenziali (AGO, Cassa Professionisti, Gestione separata). Alcuni periodi sono part-time.
A tutto ciò si aggiunge il computo gratuito del servizio militare: quasi 2 anni.

Il Dipendente non intende ricongiungere i periodi presso le varie casse. Di conseguenza, quando maturerà il limite di vecchiaia nel 2019, 66 anni e 7 mesi + l'incremento aspettativa di vita, di certo non avrà i requisiti contributivi per la pensione "ordinaria di vecchiaia". Tali requisiti non li raggiungerà neanche a 70 anni di età.
Il dipendente ha intenzione di presentare nel 2019, con li maturare del requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi + l'incremento per l'aspettativa di vita), la domanda di pensione di vecchiaia con cumulo gratuito

Mi interessa capire se:
1) Al compimento dei 65 anni di età l'Amministrazione è tenuta a risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente, lasciando a quest'ultimo la possibilità di presentare domanda di pensione in totalizzazione, evitando così la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
2) Al contrario, l'amministrazione non deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 65° anno di età del dipendente e quest'ultimo potrà andare in pensione di vecchiaia con il cumulo gratuito nel 2019.

Spero di essere stato chiaro nell'esposizione.
Comunque, sintetizzando vorrei capire se, nel caso specifico, nel momento in cui il dipendente raggiunge l'età anagrafica corrispondente al limite ordinamentale dei 65 anni sorge in capo all'Amministrazione qualche obbligo inerente il mantenimento in servizio del dipendente.

Grazie per la vostra attenzione

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati