Quando andro' in pensione
- Nicola54
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lei scrive:
''Con quella dovrebbe potersi pensionare a 65 anni e 7 mesi se i contributi sono da lavoro dipendente o con 66 anni e 1 mese se sono da lavoro autonomo...o no?''.
La risposta si ritiene negativa.
Le donne nate nel 1952 che compiono 65 anni e 7 mesi nel 2017 possono accedere al trattamento pensionisitco perfezionando questo requisito anagrafico. Ma la signora Felicia è nata a novembre 1952 e percepirà la pensione con 66 anni e 7 mesi.
Per i motivi precedentemente spiegati avrebbe invece diritto a percepirla a 64 anni e 7 mesi, ma l'INPS nega questo diritto, così come scritto dell'esperto del post da lei inviato.
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- fab63
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Nicola54 ha scritto: Felicia,
il comma 15bis dell'art. 24 della legge n. 214/2011(riforma Fornero), prevede che le lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 prestavano attività lavorativa da dipendenti private possano accedere al trattamento pensionistico all'età di 64 anni e 7 mesi.
Con Circolare INPS n. 196/2016 par. 2.2 veniva data la possibilità anche alle lavoratrici che non svolgevano attività alla data del 28 dicembre 2011 di usufruire del beneficio, a condizione che la contribuzione provenga da lavoro privato.
Il requisito dell'anzianità contributiva minima , previsto nel citato comma 15 bis è di 20 anni.
Ma con successiva Circolare INPS n. 16 del 1 febbraio 2013 par. 2.a viene precisato che i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).
Questo significa che il requisito di 15 anni maturati entro il 31 dicembre 1992 ai fini della pensione di vecchiaia è equivalente nel diritto se non nella misura.
Ciò nonostante l'INPS non riconosce questa norma.
Non mi chieda per quale motivo perché non trovo una spiegazione.
La proposta dell'onorevole Gnecchi con ddl. n. 4196, che prevedela la deroga anche per le ''quindicenni'' credo sia ''insabbiata''.
Non può approfittare della deroga "Amato"?
www.laleggepertutti.it/167690_pensione-c...equisiti-e-ammontare
Con quella dovrebbe potersi pensionare a 65 anni e 7 mesi se i contributi sono da lavoro dipendente o con 66 anni e 1 mese se sono da lavoro autonomo...
o no?
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- Nicola54
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il comma 15bis dell'art. 24 della legge n. 214/2011(riforma Fornero), prevede che le lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 prestavano attività lavorativa da dipendenti private possano accedere al trattamento pensionistico all'età di 64 anni e 7 mesi.
Con Circolare INPS n. 196/2016 par. 2.2 veniva data la possibilità anche alle lavoratrici che non svolgevano attività alla data del 28 dicembre 2011 di usufruire del beneficio, a condizione che la contribuzione provenga da lavoro privato.
Il requisito dell'anzianità contributiva minima , previsto nel citato comma 15 bis è di 20 anni.
Ma con successiva Circolare INPS n. 16 del 1 febbraio 2013 par. 2.a viene precisato che i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).
Questo significa che il requisito di 15 anni maturati entro il 31 dicembre 1992 ai fini della pensione di vecchiaia è equivalente nel diritto se non nella misura.
Ciò nonostante l'INPS non riconosce questa norma.
Non mi chieda per quale motivo perché non trovo una spiegazione.
La proposta dell'onorevole Gnecchi con ddl. n. 4196, che prevedela la deroga anche per le ''quindicenni'' credo sia ''insabbiata''.
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Cordiali saluti
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- feliciacoff
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