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cumulo gratuito - sistema di calcolo pensione

18/10/2017 14:07 - 18/10/2017 14:10#42846 da Versino
Risposta da Versino al topic cumulo gratuito - sistema di calcolo pensione
Nicola,
ti ringrazio per la risposta; concordo in tutto ciò che scrivi salvo sull'ultima parte dell'ultima frase, a proposito dell'impossibilità di cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse professionali con quelli presso l'INPS ai fini del computo dei 18 anni al 31/12/1995 (che darebbe diritto al calcolo retributivo sino al 2011).
Richiamo nuovamente il comma 246 della legge 228/2012 che include, al suddetto fine, tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 di detta legge; ora il comma 239, nel testo attuale come modificato dal comma 195 art. 1 legge 232/2016, comprende anche le Casse Professionali.
Continuo a credere che la posizione dell'INPS al riguardo, espressa nel par. 3 della circ. 140/2017 sia un interpretazione "pro domo sua" che scatenerà una valanga di ricorsi al momento della liquidazione delle pensioni in cumulo gratuito (questo ovviamente se non sarà modificata la normativa vigente ed in particolare il comma 246 suddetto che nei dibattiti in corso è già stato eletto a vero e proprio totem dei sostenitori di questa tesi).

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17/10/2017 19:45#42819 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic cumulo gratuito - sistema di calcolo pensione
Versino,
il par. 3 della Circolare INPS n. 140/2017 prevede che per il computo dei 18 anni entro il 31 dicembre 1995 siano computabili i seguenti periodi:

1)l'assicurazione generale obbligatoria;
2)le forme esclusive e sostitutive della medesima;
3)gestione separata ex lege n. 335/1996 art. 2 comma 26.

IL comma 239 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 prevede che il computo è esercitabile per coloro che siano iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Escludeva pertanto i lavoratori iscritti a Casse Professionali come avvocati, medici, geometri ingegneri notai,etc.
Con il comma 195 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 per il computo venivano inseriti anche gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.
Di conseguenza per calcolare i requisito dei 42 e 10 mesi(uomini) è possibile cumulare, anche i contributi di Casse Professionali, ma non per i 18 anni entro il 1995 che permetterebbero il computo retributivo fino al 31 dicembre 2011.

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17/10/2017 15:24#42790 da Versino
Al punto 3 della Circ. Inps n. 140/2017 in tema di determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si afferma che per il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 non sono utilizzabili i periodi di iscrizione presso le Casse Professionali, ma solo quelli presso l’assicurazione generale obbligatoria e si richiama a sostegno l’art. 1 commi 6,12 e 13 della legge n. 335/1995.
Segnalo che il comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 ( che al comma 239 ha esteso la facoltà di cumulo gratuito anche per i periodi maturati presso le Casse Professionali), afferma invece esattamente il contrario quando dice che “per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”, comma 239 che comprende appunto, nel testo attuale, anche le Casse professionali.
Quindi ?

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