Buonasera,
voglio sollevare un problema riguardante il reddito da tenere in considerazione per l'erogazione della pensione di invalidità civile (sia essa con riconoscimento parziale o totale). A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n° 21529 del 25/10/2016 si evince che il reddito da considerare per l'erogazione è quello imponibile ai fini Irpef al netto delle deducibilità di cui all'art. 10 del TUIR.
si riporta quanto citato:
"In definitiva, è da ritenere che il limite di reddito per conseguire
il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30
marzo 1971, n. 118, dev' essere calcolato con riguardo alla base imponibile
ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR. ".
In definitiva la domanda è se l'applicabilità di questa sentenza si riferisce al singolo caso o se è applicabile a tutti i casi analoghi? Consultando il sito vedo che il riferimento reddituale è comunque al lordo degli oneri deducibili.
Allego link sentenza nel caso in cui torni utile:
www.italgiure.giustizia.it/xway/applicat...@[email protected]