×
Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!
Termine pagamento prima rata TFR
- cochise
-

- Offline
- Moderator
-

Riduci
Di più
- Messaggi: 5116
- Ringraziamenti ricevuti 1226
03/11/2017 22:19 - 03/11/2017 22:22#43850
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic Termine pagamento prima rata TFR
Andrea, a questo link troverai la risposta che ritengo affermativa perchè dalla tabella riepilogativa (desunta dalle circolari/messaggi inps) , si rileva che, per coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva, il tempo di attesa è di 12 mesi + i soliti tre mesi da T.C.I. (Tangente Camorristica Itagliana). Inoltre , avendo già superato il limite di 65 anni, sarebbe comunque cessato d'ufficio perchè ha raggiunto anche la contribuzione max prevista, quindi mi sembra strana ( ma non tanto) la risposta dell'"esperto" del caf.
Dimmi se concordi con la mia lettura.
www.pensionioggi.it/strumenti/calcola-il-tfs
Dimmi se concordi con la mia lettura.
www.pensionioggi.it/strumenti/calcola-il-tfs
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ultima Modifica 03/11/2017 22:22 da cochise.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- AndreaV
- Autore della discussione
- Offline
- New Member
-

Riduci
Di più
- Messaggi: 2
- Ringraziamenti ricevuti 0
03/11/2017 13:36#43792
da AndreaV
Termine pagamento prima rata TFR è stato creato da AndreaV
Salve a tutti, avrei bisogno di delucidazioni sul pagamento della prima rata del TFR.
Mio padre ha lavorato in una azienda pubblica ospedaliera, ed ha compiuto 65 anni il 15 agosto 2017.
Ha continuato a lavorare per raggiungere la anzianità contributiva di 42 e 10 mesi (gli mancavano un paio di mesi...) e, una volta raggiunta, l'azienda gli ha comunicato il collocamento a riposo di ufficio (a decorrere dal 1°ottobre 2017).
Al CAF gli hanno comunicato che, stando così le cose, avrà diritto alla liquidazione della prima rata del TFR dopo 24 mesi dal raggiungimento del diritto alla pensione.
Tuttavia non riesco a capire se la sua situazione rientri tra quelle previste al punto 3.1 della circolare n. 73 / 2014 dell'INPS (che gli darebbe diritto alla liquidazione della prima rata del TFR dopo 12 mesi) secondo la quale
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;.
Grazie a chiunque saprà darmi una mano, a presto.
Andrea
Mio padre ha lavorato in una azienda pubblica ospedaliera, ed ha compiuto 65 anni il 15 agosto 2017.
Ha continuato a lavorare per raggiungere la anzianità contributiva di 42 e 10 mesi (gli mancavano un paio di mesi...) e, una volta raggiunta, l'azienda gli ha comunicato il collocamento a riposo di ufficio (a decorrere dal 1°ottobre 2017).
Al CAF gli hanno comunicato che, stando così le cose, avrà diritto alla liquidazione della prima rata del TFR dopo 24 mesi dal raggiungimento del diritto alla pensione.
Tuttavia non riesco a capire se la sua situazione rientri tra quelle previste al punto 3.1 della circolare n. 73 / 2014 dell'INPS (che gli darebbe diritto alla liquidazione della prima rata del TFR dopo 12 mesi) secondo la quale
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;.
Grazie a chiunque saprà darmi una mano, a presto.
Andrea
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
Moderatori: giorgione, cochise, Nicola54

