diblasio,
il comma 1a dell'art. 24 della legge 214/2011(riforma Fornero)prevede equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli.
Questo non credo possa essere discutibile.
Questa la situazione prima della riforma:
un cittadino andava in pensione con 40 anni di contributi;
un'altro cittadino,cioè il legislatore, andava in pensione con 60 anni d'età e 10 di contributi.
Dopo la riforma:
il cittadino che andava in pensione con 40 anni di contributi accede al trattamento pensionistico con 42 anni e 1 mese più incrementi dovuti alla speranza di vita pari a 12 mesi dal 2019;
l'altro cittadino,cioè il legislatore, va ancora in pensione con 60 anni d'età e 10 di contributi.
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Ho provato a leggere più volte quel comma 1a, ma non riesco ad interpretarlo.