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riscatto aspettativa
- Nicola54
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12/01/2018 08:42#47358
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic riscatto aspettativa
Signora Norma,
il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 53/2000 prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
La legge indicata è del 2000 e lei ha usufruito del periodo di aspettativa nel 1990 e 1995.
Poiché il comma 789 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, direi positiva la risposta, ma solo a patto che la sua aspettativa è avvenuta ai sensi delle leggi indicate.
il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 53/2000 prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
La legge indicata è del 2000 e lei ha usufruito del periodo di aspettativa nel 1990 e 1995.
Poiché il comma 789 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, direi positiva la risposta, ma solo a patto che la sua aspettativa è avvenuta ai sensi delle leggi indicate.
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- pietro2860
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12/01/2018 00:31#47356
da pietro2860
riscatto aspettativa è stato creato da pietro2860
buongiorno, sono una dipendente enti locali che è stata il aspettativa per motivi di famiglia (entro il primo anno di vita dei figli dopo l'astensione facoltativa) per 3 mesi nel 1990 e per 2 mesi nel 1995. Vorrei sapere se è possible riscattare tali periodi o eventualmente se è possibile versare contributi volontariamente. E' importante perchè così facendo rientrerei nell'uscita di 41 anni e 10 mesi netro il 2018.
Grazie e saluti
Norma
Grazie e saluti
Norma
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