Gio,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 ter del decreto legge n.249/2004 i lavoratori appartenenti alla Gestione sostitutiva del Fondo Volo possono beneficiare di una integrazione ai massimali stabiliti ad esempio per l'indennità di mobilità che è pari a circa 1167 euro lordi.
Quindi sia il personale di volo che di terra con l'integrazione sopra indicata e in caso di licenziamento per crisi,dovrebbe comunque percepire una indennità che è pari a circa 80% della retribuzione percepita durante l'attività lavorativa.
La risposta è da verificare presso le competenti sedi.