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Informazione per dimissioni

28/03/2018 22:32#51143 da gianni m
Risposta da gianni m al topic Informazione per dimissioni
La ringrazio della sua celere risposta
saluti

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28/03/2018 14:51#51114 da Flavio Carraro
Risposta da Flavio Carraro al topic Informazione per dimissioni
Grazie Nicola, è stato chiarissimo.
A volte si tende ad interpretare a seconda della convenienza personale, ma decisamente non funziona così.
Il collega quindi aspetterà i 67 anni della pensione di vecchiaia (settembre 2019), in quanto non può accedere al cumulo dei contributi essendo già titolare di pensione ENPAV, cosa che invece dovrei riuscire a fare io il 31/12/2018.
Grazie ancora e cordiali saluti.
Flavio

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28/03/2018 14:36#51113 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Informazione per dimissioni
Dr. Flavio,
la Circolare n. 2/2015 firmata dalla ex ministra per la Semplificazione Maria Anna Madia, prevede la risoluzione del rapporto di lavoro unilaterale.
Questa può essere:
1)obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale di anni 65;
2)rimessa alla determinazione dell'amministrazione,quindi facoltativa, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, della legge. n. 214/2011,aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e a patto che non ci siano penalizzazioni nel trattamento pensionistico.
Il suo collega non rientra né nei requisiti di cui al punto 1) né in quelli di cui al punto 2.
Sarebbe rientrato in quelli di cui al punto 1) se avesse maturato 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011 perché in questo caso avrebbe maturato la ''massima anzianità contributiva''.
Sarebbe rientrato in quelli di cui al punto 2) se avesse maturato 42 anni e 10 mesi di contributi entro il 31 dicembre 2018, includendo anche i contributi del riscatto laurea.
Non comprendo la risposta che le hanno dato al patronato.
Io le confermo che in base alla normativa vigente il suo collega non può accedere al trattamento pensionistico perché non è in possesso dei requisiti anagrafici-contributivi.
Diversa è la risposta che ho dato al signor Gianni che ha perfezionato circa 43 anni di contributi e che può essere collocato in pensione d'ufficio.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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28/03/2018 12:34#51108 da Flavio Carraro
Risposta da Flavio Carraro al topic Informazione per dimissioni
Nicola54, vorrei per cortesia un chiarimento.
Un mio collega, dipendente pubblico (Veterinario ASL), 65 anni fatti a settembre scorso, aveva chiesto informazioni ad un patronato riguardo la possibilità di accedere alla pensione avendo maturato, tra riscatto laurea e contributi INPS, più di 40 anni di contributi.
Ad un Patronato, la risposta è stata che NON ha diritto perché dovrebbe aver maturato l'anzianità massima dei 40 anni (ante Fornero) per poter accedere alla pensione con un età inferiore ai 67, SOLO con i contributi di effettivo lavoro.
Tu invece scrivi che il dipendente pubblico ha il diritto alla pensione "se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".
In effetti, anch'io avevo interpretato così la circolare Madia del 2015, ma il patronato la pensa diversamente.
Che ne pensi?
Grazie.
Flavio

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28/03/2018 08:56#51105 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Informazione per dimissioni
Gianni, lei chiede:
''L'amministrazione può risolvere il contratto unilateralmente?''.
_________________________________________________________
Nel suo caso specifico l'amministrazione non ha l'obbligo di risolvere il contratto in modo unilaterale, ma esclusivamente la facoltà.
Avrebbe avuto l'obbligo se lei avesse perfezionato il requisito anagrafico ordinamentale dei dipendenti pubblici stabilito in anni 65. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto legge n. 101/2013 prevede infatti che l'obbligo sussiste al compimento di anni 65 se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 90/2014,perché lei ha perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione anticipata post legge Fornero e anche se ha un'età inferiore a 62 anni non è più soggetto a penalizzazioni dell'assegno pensionistico perché queste sono stato abolite con successive leggi.
La sua amministrazione deve comunque darle un preavviso di 6 mesi e deve motivare la scelta, che non deve essere discriminante verso altri colleghi, e le specifiche esigenze organizzative che giustifichino la risoluzione del rapporto di lavoro.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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28/03/2018 06:08#51099 da Side
Risposta da Side al topic Informazione per dimissioni
Salve Gianni,
Al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e/o contributivi le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo o la facoltà di collocare in pensione il personale in servizio.

Info al link:
www.pensionioggi.it/dizionario/il-pensionamento-d-ufficio

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