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ape social a buon fine

23/04/2018 18:56 - 23/04/2018 19:14#52240 da Side
Risposta da Side al topic ape social a buon fine
l’Ape Sociale prevede che il lavoratore debba dimettersi, ma tale requisito deve essere posseduto nel momento in cui si percepirà il trattamento.

La domanda di accesso si potrebbe presentare prima del termine del rapporto di lavoro, ma per esserne certi, con la documentazione già in tuo possesso, credo sia meglio usufruire del CAF per i dovuti calcoli temporali di preavviso/erogazione... saluti

The dark "Side" of the moon

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23/04/2018 17:52#52236 da savino.fiorentino
Risposta da savino.fiorentino al topic ape social a buon fine
Grazie Side per le precisazioni.
Comunque la prima istanza è stata prodotta il 17/11/2017, la risposta (positiva) è arrivata il 19/04/2018, ovvero 150 gg dopo la domanda.
Siamo nella seconda fase, ovvero dare le dimissioni (60 gg di preavviso) e fare richiesta di erogazione Ape Social, ma quest'ultima è possibile inviarla subito contestualmente alle dimissioni? o bisogna aspettare i 60 giorni di preavviso?
Fiore

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23/04/2018 16:25 - 23/04/2018 17:07#52235 da Side
Risposta da Side al topic ape social a buon fine
Savino,
purtroppo queste sono le direttive in ambito di applicazione, e vorrei sottolineare che per avere accesso all’Ape sociale è necessario produrre due diverse istanze da inviare all’Inps:
1) domanda di verifica del requisito contributivo (si richiede la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla pensione anticipata)
2) domanda di accesso alla prestazione pensionistica (si richiede l’erogazione dell’Ape sociale).

Quindi, non soltanto si dovrebbero attendere i 90 gg. per ottenere risposta dall'ente riferita alla certificazione dei requisiti, ma altri 60/90 gg. per l'elaborazione della domanda di accesso alla prestazione, che prolungherebbe l'attesa fino a 150/180 gg. per ottenere la definitiva liquidazione della pensione.

Ad oggi, il consiglio è di presentare domanda di certificazione dei requisiti, e quando Inps invierà risposta (se positiva) procedere con dimissioni, e successivamente con relativa domanda di accesso alla pensione.

Si precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale presentate in data successiva al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al par. 5.4 della circolare Inps 100/2017.... saluti

The dark "Side" of the moon

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23/04/2018 15:38#52234 da savino.fiorentino
Risposta da savino.fiorentino al topic ape social a buon fine
Sospettavo che ci fosse la fregatura. Ma non mi arrabbio più tanto non serve a niente. Sintetizzo il problema :
L'Inps, per la categoria caregiver lavoratori/lavoratrici, che assistono un disabile con gravi patologie richiede che per aver diritto al' APE SOCIAL, dovrebbero dimettersi senza condizioni dal posto di lavoro e, solo dopo aver certificato l'avvenuto licenziamento è possibile effettuare la richiesta di anticipo pensionistico. Il problema è che L'INPS impiega 60-90 giorni per rispondere e se nel frattempo l'assistito venisse a mancare si resta con il cerino in mano, senza lavoro e senza APE SOCIAL.

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21/04/2018 13:18#52191 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic ape social a buon fine
Per Side,
certamente corretta la sua interpretazione e, in relazione al quesito posto dal signor Savino,errata quella del sottoscritto.
La ringrazio per la sua precisazione.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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21/04/2018 10:37 - 21/04/2018 11:05#52184 da Side
Risposta da Side al topic ape social a buon fine
Buongiorno Sig. Nicola, ed un ringraziamento particolare per il supporto che fornisce quotidianamente agli utenti del forum.
Mi permetto di replicare al suo precedente messaggio, dato il fatto di aver dibattuto in altra sezione della problematica esposta.
Non viene messo in dubbio quanto riportato nella circolare Inps 100/2017 al paragrafo 8 (Cessazione e revoca del beneficio), ma quanto riportato al paragrafo 2 (Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni - art. 2 del decreto):

Possono “beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso di determinati requisiti (tra cui l'assistenza da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, parente di primo/secondo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

Il paragrafo 2 quindi riporta i requisiti che conosciamo, ma nello specifico si fa riferimento alla "data di accesso al trattamento" quindi, devono essere posseduti al momento dell’accesso al trattamento e non al momento della presentazione della domanda, che potrebbe essere respinta in seguito al decesso dell’assistito che doveva essere in vita al momento dell’accesso all’Ape sociale, cosa non avvenuta se non si abbia ancora ricevuto nessun pagamento riferito alla prestazione pensionistica.
In attesa di suo riscontro le auguro buon lavoro...
Cordialità

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