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per approfondimento
- Nicola54
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20/09/2018 08:25#55631
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic per approfondimento
Signor Cecafosso,
lei chiede se l'ASL possa pronunziare la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro ritenendo di avere raggiunto l'età ordinamentale di 65 anni e ritenendo di aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
La risposta è da ritenersi certamente negativa.Avrebbe potuto farlo se,e soltanto se,al compimento del requisito anagrafico ordinamentale stabilito in anni 65 lei avesse maturato 42 anni e 10 mesi di contributi.Se viene messa in atto la risoluzione d'ufficio lei resta senza pensione e senza lavoro. Lei potrà accedere a decorrenza pensionistica dal 17 aprile 2020, cioè al giorno successivo al compimento di anni 67.
Quel comma 5 dell'art. 2 del decreto legge 101/2013 dove recita che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile sta appunto a significare che se si è perfezionato il requisito anagrafico ordinamentale di anni 65 in presenza di 42 anni e 10 mesi, quel requisto anagrafico non è incrementabile e l'amministrazione può risolvere il contratto d'ufficio. Bene inteso deve dare valide motivazione di eccedenza di personale, perché così stabilito dalle normative in vigore.
Per chiarimenti la mattina mi trova al patronato al numero 06/2285278.
lei chiede se l'ASL possa pronunziare la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro ritenendo di avere raggiunto l'età ordinamentale di 65 anni e ritenendo di aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
La risposta è da ritenersi certamente negativa.Avrebbe potuto farlo se,e soltanto se,al compimento del requisito anagrafico ordinamentale stabilito in anni 65 lei avesse maturato 42 anni e 10 mesi di contributi.Se viene messa in atto la risoluzione d'ufficio lei resta senza pensione e senza lavoro. Lei potrà accedere a decorrenza pensionistica dal 17 aprile 2020, cioè al giorno successivo al compimento di anni 67.
Quel comma 5 dell'art. 2 del decreto legge 101/2013 dove recita che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile sta appunto a significare che se si è perfezionato il requisito anagrafico ordinamentale di anni 65 in presenza di 42 anni e 10 mesi, quel requisto anagrafico non è incrementabile e l'amministrazione può risolvere il contratto d'ufficio. Bene inteso deve dare valide motivazione di eccedenza di personale, perché così stabilito dalle normative in vigore.
Per chiarimenti la mattina mi trova al patronato al numero 06/2285278.
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- peppino69
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19/09/2018 13:03#55616
da peppino69
per approfondimento è stato creato da peppino69
Sono un dipendente ASL nato il 16.4.1953 che al 31.12.2011 ha contributi per anni 26, mesi 2 e giorni 27, con rapporto di lavoro tuttora in corso.
Tanto premesso, chiedo se l'ASL possa pronunziare la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro ritenendo di avere raggiunto l'età ordinamentale di 65 anni e ritenendo di aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 2 - 4° e 5° comma - del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n° 125.
In attesa, ringrazio e porgo distinti saluti.
Giuseppe Cecafosso
Tanto premesso, chiedo se l'ASL possa pronunziare la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro ritenendo di avere raggiunto l'età ordinamentale di 65 anni e ritenendo di aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 2 - 4° e 5° comma - del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n° 125.
In attesa, ringrazio e porgo distinti saluti.
Giuseppe Cecafosso
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