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Lavori usuranti notturni: discrezionalità INPS

04/11/2018 22:59 - 04/11/2018 23:01#56447 da danielef15
Risposta da danielef15 al topic Lavori usuranti notturni: discrezionalità INPS
Grazie Nicola della risposta.
Per meglio chiarire, non ho terminato l'attività lavorativa a Febbraio. Lavoro ancora e dovrei lavorare fino al 2022 per la pensione piena secondo le leggi attuali. Ho inviato a Febbraio la prima istanza all'INPS con, tramite fax, le buste paga e le marcature ufficiali da gen 2007 a ott 2017, solo perchè erano quelle che l'azienda mi aveva consegnato, avendole io richieste nel novembre 2017. Nella mia seconda istanza, a Maggio, all'INPS, ho reiterato le stesse buste paga/marcature. Lorenzo, se mi scrive nella 2a parte che: "se da febbraio 2018... ecc.. vuol dire che ritiene che i dieci anni, dovrebbero partire a ritroso dal mese dell'invio della istanza (febbraio 2018) ma, dico io, senza conforto delle carte, in quanto le marcature si fermerebbero ad ottobre 2017. Come potrebbe l'INPS verificare detti mesi mancanti (nov 2017>febb2018) e quindi le 64 notti da marzo 2017 a febbraio 2018?
Riassumo quanto detto dato che, secondo "logica", i dieci anni a ritroso potrebbero partire da:
1) dal momento dell'invio della istanza all'INPS (e lo troverei giusto) quale che sia l'ultimo modulo marcature come mese, ma nell'anno ultimo;
2) dal mese ultimo delle marcature che il richiedente invia all'INPS in allegato alla istanza una volta maturati i requisiti (35 anni di lavoro e 63 anni e 7 mesi - potrebbe essere-).
Da quanto si legge sul sito INPS che ho riportato nel mio primo post invece deduco:
1) dal 31 dicembre dell'anno, indietro, se si lavora ancora nell'anno di maturazione dei requisiti, OPPURE
2) da un giorno qualsiasi dell'anno precedente alla maturazione requisiti (per effetto del codice civile che "concede" al lavoratore l'opzione più favorevole) come dice il "•si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente. (in questo caso i requisiti li avrei se, per esempio, partissi dal 1 agosto 2017, indietro, fino al 31 luglio 2007.
Tralascio l'opzione di chi ha cessato di lavorare in quanto non congruente con la mia posizione.
Io, propenderei per l'ultima, più favorevole e "scritta" dalla stessa INPS/legge. Che ne dice?
Grazie.

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04/11/2018 12:16#56439 da Nicola54
Daniele,
lei ha presentato domanda a febbraio 2018.Se ha cessato l'attività lavorativa a ottobre 2017 deve considerare i periodi precedenti la data di cessazione. Da questa data deve andare a ritroso di 10 anni perché ai sensi della Circolare INPS n. 90/2017 letto il par. 1.1 occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare,non a quello di calendario ossia, nell’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente (es., nel suo caso febbraio 2018 – febbraio 2017).

La verifica secondo il mio punto di vista è la seguente:
Se da febbraio 2018 a febbraio 2017 si sia prestato lavoro per almeno 64 notti il requisito è soddisfatto.Deve poi proseguire per gli anni precedenti fino ad arrivare al decimo.
Se per almeno 7 anni ha lavorato almeno 64 notti perfeziona il diritto, altrimenti no.
La settimana prossima sarò presente al patronato al numero 06/2285278.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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04/11/2018 01:56 - 04/11/2018 01:58#56434 da danielef15
Ho inoltrato richiesta per attività usuranti notturne a febbraio 2018 (64 notti per almeno 7 su 10 anni, con buste paga e marcature da gennaio 2007 a ottobre 2017) e l'INPS me l'ha respinta senza motivare e senza nemmeno inviarmi la risposta. Dato che avevo più di 35 anni di contributi e più di 63 anni e 7 mesi, ho reinoltrato la domanda il 30 Maggio 2018 dato che "il fax della domanda precedente non era leggibile" Alla seconda istanza inviata questa volta con PEC in pdf, è seguito un nuovo diniego. La motivazione è stata che non risultano lavorate le 64 notti per 7 anni. Parlando con la responsabile dei conteggi all'INPS per spiegazioni nel merito, ho scoperto che 1: non sanno leggere le timbrature; 2: loro considerano gli anni lavorati da gennaio a dicembre (ultima busta paga inviata OTTOBRE!) Dal sito INPS invece leggo (e ho fatto leggere) che: "Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:
•si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
•se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
•se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti.

Quindi, se è vero che considerando il 31 dicembre 2017 come ultimo e 1 gennaio 2008 come primo, gli anni mi diventerebbero 6 su 10, ma se considero invece il 30 novembre 2017 come fine e il 1 dicembre come inizio, gli anni diventano come legge 7 su 10 (per il gioco dei riposi che si succedono a cavallo dei mesi/anni) chiedo: come deve essere considerato il periodo per il calcolo in base a quanto dice la stessa INPS sul suo sito? Cioè: è giusto che io consideri l'anno da contabilizzare da un qualsiasi giorno dello stesso o hanno ragione loro a considerare sterilmente il 1 gennaio? Ovviamente ho proposto opposizione all'ispettorato interregionale ma non mi aspetto miracoli. Grazie a chi vorrà e potrà illuminarci.

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