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CALCOLO PRECOCE
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05/12/2018 11:10#56942
da Side
The dark "Side" of the moon
Risposta da Side al topic CALCOLO PRECOCE
Purtroppo i social non hanno potere per legiferare in tal senso, ed a questo punto non ci sono margini per evitare i 41 anni e 5 mesi per il biennio 2019/2020
The dark "Side" of the moon
Ringraziano per il messaggio: blekaccio
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05/12/2018 10:39#56940
da gmp
Risposta da gmp al topic CALCOLO PRECOCE
Grazie Nicola per la tremenda notizia
Nei vari social si parla di blocco ADV ma, da quel che leggo non sembra essere così ?!
Buona giornata
Davide
Nei vari social si parla di blocco ADV ma, da quel che leggo non sembra essere così ?!
Buona giornata
Davide
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- Nicola54
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04/12/2018 22:52#56937
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic CALCOLO PRECOCE
Davide,
il requisito per lavoratori precoci dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 passa a 41 anni e 5 mesi.Se non intervengono modifiche a livello legislativo dal 1 gennaio 2021 il requisito contributivo sarà soggetto ad un ulteriore incremento.
il requisito per lavoratori precoci dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 passa a 41 anni e 5 mesi.Se non intervengono modifiche a livello legislativo dal 1 gennaio 2021 il requisito contributivo sarà soggetto ad un ulteriore incremento.
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Ringraziano per il messaggio: blekaccio
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- gmp
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04/12/2018 19:36#56931
da gmp
Risposta da gmp al topic CALCOLO PRECOCE
La risposta e il material sono esaustivi.
Grazie e in bocca al lupo a tutti
Grazie e in bocca al lupo a tutti
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- ricoc_61
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04/12/2018 17:23#56924
da ricoc_61
Risposta da ricoc_61 al topic CALCOLO PRECOCE
ti riporto copia incolla della sentenza :
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;
2) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima;
2) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.
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- gmp
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04/12/2018 17:21#56923
da gmp
Risposta da gmp al topic CALCOLO PRECOCE
Ora mi dcumento. Grazie ancora
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