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mobilità in deroga

28/03/2014 08:09#480 da bobby1
Risposta da bobby1 al topic mobilità in deroga
Giorgione ti ringrazio per l'esauriente risposta ma io vivo in Puglia ed espressamente l'accordo del 01/02/2013 preso dalla regione Puglia dice che i lavoratori che hanno usufruito di mobilità ordinaria legge 223/91 sono esclusi dal trattamento della deroga ,dovevo nascere in Veneto purtroppo ti ringrazio tantissimo.

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27/03/2014 18:41#473 da giorgione
Risposta da giorgione al topic mobilità in deroga
Ciao Bobby,

No, non sempre. Devi vedere le condizioni di accesso previste dalla tua regione. La mobilità in deroga infatti è concessa a livello territoriale. Ti consiglio quindi di verificare nella tua regione quali sono i requsiti previsti.

Ad esempio nella regione veneto le condizioni per l'accesso sono state le seguenti negli ultimi 2 anni:


Condizioni per l'accesso: I lavoratori licenziati o cessati nel 2013, o che hanno esaurito i trattamenti di sostegno al reddito (disoccupazione, ASpI, mobilità ordinaria) nello stesso anno, possono presentare domanda di mobilità in deroga.
Le regole per il 2013 sono indicate nell’ Accordo per l’approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori in deroga 2013” del 28 dicembre 2012, che tiene conto delle recenti modifiche normative al sistema degli ammortizzatori sociali introdotte con la “riforma Fornero” (L. 92/2012).
Caratteristiche dei lavoratori e durata
Possono fare domanda di mobilità in deroga i lavoratori subordinati, domiciliati nel Veneto, in possesso di un'anzianità di 12 mesi presso la stessa azienda, di cui 6 effettivamente prestati, compresi i periodi di sospensione dovuti ferie, festività, infortunio e maternità e che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) Lavoratori subordinati, compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel 2013, esclusi dal trattamento di mobilità e dal di ASpI o mini-ASpI. Durata massima 8 mesi.
b) Lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e abbiano esaurito il trattamento di mini-ASpI nel 2013. Durata massima 6 mesi.
c) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di disoccupazione ordinaria o AspI, che abbiano esaurito i predetti trattamenti nel corso del 2013. Durata massima 4 mesi, 6 per gli ultracinquantenni.
d) Lavoratori subordinati ammessi per 12 mesi al trattamento di mobilità e che lo hanno esaurito nel 2013. Durata massima 4 mesi.
e) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità, che lo hanno esaurito nel 2013 e che maturino il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi. Durata massima 12 mesi.
Nei casi a) b) e c) la durata dei trattamenti può essere prolungata di ulteriori 12 mesi, per i lavoratori che entro tale periodo maturino il diritto alla pensione.
Procedura
La domanda deve essere presentata al Centro per l'Impiego del proprio territorio e all’INPS territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di licenziamento o di cessazione dal rapporto di lavoro. Tale termine è perentorio.
La domanda all’INPS può essere presentata tramite i patronati sindacali convenzionati con l’Istituto.
I lavoratori, contestualmente alla presentazione della domanda al Centro per l’Impiego, dovranno sottoscrivere o confermare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
Il trattamento di mobilità in deroga
La liquidazione della mobilità in deroga avviene da parte dell'INPS ed è erogata sulla base di un’indennità giornaliera, calcolata sul trattamento straordinario di integrazione salariale (100% del trattamento di CIG), secondo i massimali stabiliti per l’anno 2013. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
Obblighi dei lavoratori che percepiscono il trattamento di mobilità in deroga
L’art. 4, co. 33 della L. n. 92/2012 impone alle Regioni di realizzare programmi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga, con priorità per coloro che perdono il lavoro.
La Legge 92/2012 prevede anche (art. 4, co. 40, 42, 43, 44) che il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Info
Veneto Lavoro - Numero Verde 800 351 601
INPS www.inps.it 803 164 contact center
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Documentazione

Legge 92/2012
Legge 33/2009
Circolare INPS 14/2013 sui massimali per i sostegni al reddito 2013 (cig, mobilità, ASpI)
Accordo ammortizzatori sociali in deroga 2013
Accordo ammortizzatori sociali in deroga 2012
Verbale di Accordo quadro del 5 febbraio 2009


Mobilità in deroga 2012: le regole per presentare la domanda

I lavoratori licenziati o cessati nel 2012, o che hanno esaurito i trattamenti di disoccupazione e mobilità ordinaria nello stesso anno, possono presentare domanda di mobilità in deroga.
Le regole per il 2012 sono indicate nell' Accordo tra Regione e Parti sociali, sulle nuove linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012 del 29 novembre 2011.

Requisiti anno 2012
Ne hanno diritto i lavoratori domiciliati nel Veneto, licenziati o il cui contratto di lavoro subordinato è cessato con un'anzianità di 12 mesi presso la stessa azienda di cui 6 effettivamente prestati, con queste caratteristiche:
A. licenziati o che hanno terminato il contratto nel 2012 esclusi dai trattamenti di mobilità e disoccupazione ordinaria. La durata del trattamento è di 8 mesi.
B. che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel corso del 2012. La durata del trattamento è di 6 mesi.
C. che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria di max 12 mesi nel corso del 2012. La durata del trattamento è di 6 mesi.
D. che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria e in possesso dei requisiti per accedere alla pensione entro 12 mesi dal termine della mobilità. La durata del trattamento è minore o uguale a 12 mesi.
E. che durante il trattamento di mobilità ordinaria maturano entro il 31/12/2012 il requisito alla pensione, come previsto dalla normativa precedente al Decreto Legge n.201 del 6/12/2011, art.24. A questi lavoratori, ai quali è riconosciuta una “finestra” di 12 o più mesi per percepire il reddito pensionistico, sono concesse fino a 6 mensilità di trattamento in deroga, ovviamente in assenza di altri sostegni al reddito.

Procedimento
La domanda deve essere presentata, perentoriamente entro 68 giorni dalla data di licenziamento o di cessazione, presso i Centri per l'Impiego del proprio territorio e all’INPS.
All’INPS la domanda può essere presentata: 1) telefonicamente (numero verde 803 164); 2) per via telematica www.inps.it (registrandosi al sito); 3) tramite i patronati sindacali convenzionati con l’Istituto.

Al momento della domanda i lavoratori devono firmare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e a partecipare ad attività formative per la riqualificazione e il reinserimento lavorativo.


Collaboro con il patronato INAS di Padova

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27/03/2014 17:36#468 da bobby1
mobilità in deroga è stato creato da bobby1
Salve a tuttti volevo sapere se è vero che chi ha usufruito della mobilità ordinaria 223/91 non può accedere alla mobilità un deroga?

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