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Pagamento contributi (Contribuzione Volontaria e riscatto laurea) e rateizzazione detrazioni
- siberio
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30/01/2019 19:54#58794
da siberio
Risposta da siberio al topic Pagamento contributi (Contribuzione Volontaria e riscatto laurea) e rateizzazione detrazioni
Grazie Cochise, come sempre puntuale e preciso.
Resta comunque l'ingiustizia della negata possibilità di rateizzare versamenti previdenziali, siano essi da riscatto o quant'altro, quando questi in alcuni casi devono essere obbligatoriamente versati in un'unica soluzione, inficiando in tal modo la possibile detrazione degli stessi con conseguente aggravio a carico del contribuente.
Pazienza ...
Siberio
Resta comunque l'ingiustizia della negata possibilità di rateizzare versamenti previdenziali, siano essi da riscatto o quant'altro, quando questi in alcuni casi devono essere obbligatoriamente versati in un'unica soluzione, inficiando in tal modo la possibile detrazione degli stessi con conseguente aggravio a carico del contribuente.
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Siberio
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- cochise
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30/01/2019 19:47#58791
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic Pagamento contributi (Contribuzione Volontaria e riscatto laurea) e rateizzazione detrazioni
Siberio, in pratica si parla dell'articolo 20 (pace contributiva) del D.L..
L'unico particolare che è riservato a coloro che non hanno contribuzione antecedente al primo gennaio 1996. Te lo riporto integralmente
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
L'unico particolare che è riservato a coloro che non hanno contribuzione antecedente al primo gennaio 1996. Te lo riporto integralmente
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- siberio
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30/01/2019 18:27#58785
da siberio
Pagamento contributi (Contribuzione Volontaria e riscatto laurea) e rateizzazione detrazioni è stato creato da siberio
Buona serata a tutti,
altro quesito che penso possa interessare parecchi.
In ottica "quota 100" molti (tra cui il sottoscritto) probabilmente devono "integrare" il loro estratto conto con riscatto laurea e/o pagamenti contributi volontari per raggiungere la fatidica soglia dei 38 anni di contributi.
La domanda è questa:
poichè è presumibile che il pagamento di questi contributi (siano essi Riscatto della laurea o contribuzione volontaria) venga effettuato in un'unica soluzione (quindi trattasi di cifre "importanti") è possibile rateizzare poi questa cifra da portare poi in detrazione nella denuncia dei redditi. Mi sembra di capire che sino allo scorso anno le detrazioni per i contributi (e per il riscatto) erano esclusivamente (e totalmente) quelle pagate nell'anno precedente la denuncia, quindi se io pago una cifra elevata o ho un reddito da milionario oppure usufruisco in minima parte della "quota" potenzialmente detraibile di queste contribuzioni.
Una persona (che sembrava informata!!) mi ha però riferito che è stata introdotta una norma che permette di "rateizzare" la cifra impiegata per i contributi/riscatti in 5 anni (alla stessa stregua della "rateizzazione" delle spese per le ristrutturazioni edilizia).
Siete a conoscenza di questa opportunità, oppure trattasi di una errata interpretazione di qualche comma presente nel decreto "quota 100".
Grazie anticipato
siberio
altro quesito che penso possa interessare parecchi.
In ottica "quota 100" molti (tra cui il sottoscritto) probabilmente devono "integrare" il loro estratto conto con riscatto laurea e/o pagamenti contributi volontari per raggiungere la fatidica soglia dei 38 anni di contributi.
La domanda è questa:
poichè è presumibile che il pagamento di questi contributi (siano essi Riscatto della laurea o contribuzione volontaria) venga effettuato in un'unica soluzione (quindi trattasi di cifre "importanti") è possibile rateizzare poi questa cifra da portare poi in detrazione nella denuncia dei redditi. Mi sembra di capire che sino allo scorso anno le detrazioni per i contributi (e per il riscatto) erano esclusivamente (e totalmente) quelle pagate nell'anno precedente la denuncia, quindi se io pago una cifra elevata o ho un reddito da milionario oppure usufruisco in minima parte della "quota" potenzialmente detraibile di queste contribuzioni.
Una persona (che sembrava informata!!) mi ha però riferito che è stata introdotta una norma che permette di "rateizzare" la cifra impiegata per i contributi/riscatti in 5 anni (alla stessa stregua della "rateizzazione" delle spese per le ristrutturazioni edilizia).
Siete a conoscenza di questa opportunità, oppure trattasi di una errata interpretazione di qualche comma presente nel decreto "quota 100".
Grazie anticipato
siberio
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