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lavoratori precoci e lavoro all'estero
- Nicola54
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21/02/2019 19:06#59859
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic lavoratori precoci e lavoro all'estero
La domanda:
''Siamo sicuri che a fronte della specifica "lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604" indicata nel testo della norma, un accordo di risoluzione consensuale "privato" sia considerato legittimo?''.
________________________________________________________
La risposta si ritiene negativa.
La Circolare INPS 99/2017 prevede al par. 5.2 che se il lavoratore è cessato per risoluzione consensuale, debba allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
In difetto l'INPS respinge la domanda.
''Siamo sicuri che a fronte della specifica "lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604" indicata nel testo della norma, un accordo di risoluzione consensuale "privato" sia considerato legittimo?''.
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La risposta si ritiene negativa.
La Circolare INPS 99/2017 prevede al par. 5.2 che se il lavoratore è cessato per risoluzione consensuale, debba allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
In difetto l'INPS respinge la domanda.
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- PreGio
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21/02/2019 15:12#59852
da PreGio
Risposta da PreGio al topic lavoratori precoci e lavoro all'estero
Ciao Nicola, grazie.
Punti 1 e 3 chiari.
Punto 2:
leggendo il testo di legge ho qualche perplessità.
Siamo sicuri che a fronte della specifica
"lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604"
indicata nel testo della norma, un accordo di risoluzione consensuale "privato" sia considerato legittimo?
grazie ancora
Punti 1 e 3 chiari.
Punto 2:
leggendo il testo di legge ho qualche perplessità.
Siamo sicuri che a fronte della specifica
"lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604"
indicata nel testo della norma, un accordo di risoluzione consensuale "privato" sia considerato legittimo?
grazie ancora
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- Nicola54
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21/02/2019 14:34#59851
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic lavoratori precoci e lavoro all'estero
1- ai fini del requisito dei 41 anni di anzianità, come lavoratore precoce gli anni di contributi per lavoro dipendente all'estero in CH sono totalizzabili (gratuitamente) vero?
2- se il rapporto di lavoro è stato interrotto per "accordo consensuale tra le parti" (non esiste la procedura prevista dalla legge n°604/66 italiana) e al lavoratore è stata riconosciuta la NASPI come Frontaliero, al termine della stessa si ha diritto come per gli altri profili di tutela previsti ad accedere alla pensione anticipata con 41 anni?
3- con le nuove norme del 2019 oltre ai tre mesi dal termine della NASPI si devono aspettare ulteriori 3 mesi di "finestra" per maturare il diritto?
________________________________________________________
1)Per quanto riguarda i 12 mesi di contributi che debbono essere perfezionati prima del diciannovesimo anno d'età la Circolare INPS n. 99/2017 al par. 1.1 precisa che sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.Per quanto riguarda il requisito contributivo di 41 anni la circolare precisa che è possibile accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2)Si ritiene necessario terminare integralmente il periodo della NASPI per aver diritto al trattamento pensionistico anticipato.
3)Dal termine di tre mesi di inoccupazione che è successivo alla percezione NASPI è necessario attendere una finestra di tre mesi.
2- se il rapporto di lavoro è stato interrotto per "accordo consensuale tra le parti" (non esiste la procedura prevista dalla legge n°604/66 italiana) e al lavoratore è stata riconosciuta la NASPI come Frontaliero, al termine della stessa si ha diritto come per gli altri profili di tutela previsti ad accedere alla pensione anticipata con 41 anni?
3- con le nuove norme del 2019 oltre ai tre mesi dal termine della NASPI si devono aspettare ulteriori 3 mesi di "finestra" per maturare il diritto?
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1)Per quanto riguarda i 12 mesi di contributi che debbono essere perfezionati prima del diciannovesimo anno d'età la Circolare INPS n. 99/2017 al par. 1.1 precisa che sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.Per quanto riguarda il requisito contributivo di 41 anni la circolare precisa che è possibile accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2)Si ritiene necessario terminare integralmente il periodo della NASPI per aver diritto al trattamento pensionistico anticipato.
3)Dal termine di tre mesi di inoccupazione che è successivo alla percezione NASPI è necessario attendere una finestra di tre mesi.
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- PreGio
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21/02/2019 12:39#59847
da PreGio
lavoratori precoci e lavoro all'estero è stato creato da PreGio
Buongiorno.
Chiedo gentilmente agli esperti del forum i seguenti chiarimenti/conferme:
1- ai fini del requisito dei 41 anni di anzianità, come lavoratore precoce gli anni di contributi per lavoro dipendente all'estero in CH sono totalizzabili (gratuitamente) vero?
2- se il rapporto di lavoro è stato interrotto per "accordo consensuale tra le parti" (non esiste la procedura prevista dalla legge n°604/66 italiana) e al lavoratore è stata riconosciuta la NASPI come Frontaliero, al termine della stessa si ha diritto come per gli altri profili di tutela previsti ad accedere alla pensione anticipata con 41 anni?
3- con le nuove norme del 2019 oltre ai tre mesi dal termine della NASPI si devono aspettare ulteriori 3 mesi di "finestra" per maturare il diritto?
Grazie in anticipo per la disponibilità e il supporto.
Chiedo gentilmente agli esperti del forum i seguenti chiarimenti/conferme:
1- ai fini del requisito dei 41 anni di anzianità, come lavoratore precoce gli anni di contributi per lavoro dipendente all'estero in CH sono totalizzabili (gratuitamente) vero?
2- se il rapporto di lavoro è stato interrotto per "accordo consensuale tra le parti" (non esiste la procedura prevista dalla legge n°604/66 italiana) e al lavoratore è stata riconosciuta la NASPI come Frontaliero, al termine della stessa si ha diritto come per gli altri profili di tutela previsti ad accedere alla pensione anticipata con 41 anni?
3- con le nuove norme del 2019 oltre ai tre mesi dal termine della NASPI si devono aspettare ulteriori 3 mesi di "finestra" per maturare il diritto?
Grazie in anticipo per la disponibilità e il supporto.
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