Damiana,
ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 26 del 28 marzo 2019, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1, coè coloro che aderiscono a quota 100, ma anche,così come lei, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella
misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell’indennità di fine servizio maturata,alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare.Ai sensi del comma 5 l'importo finanaziabile è pari a 45.000.