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"Quota 100" - Quale cancello di uscita per gli ex Dipendenti del Pubblico Impiego?

18/04/2019 10:40 - 18/04/2019 10:45#61858 da Francescocali
In riferimento al contenuto del messaggio Inps n. 1151 del 16/4/2019, dire che il 6 ° comma dell'art. 14 del dl 4/2019 esclude gli ex dipendenti pubblici che possedevano i requisiti al 31/12/2018 dall'uscita dell'1 aprile 2019 è contro la "ratio" (l'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa) e la disposizione del medesimo comma ( la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi).
Chiarissimamente, lo stesso, riguarda solo gli impiegati pubblici ancora in servizio essendo, invece, l'uscita degli ex, disposta dal semplice combinato disposto dei commi 1 e 4 del medesimo art.14, appunto per l'1 aprile 2019.

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17/04/2019 18:35#61840 da Fantasio

Francescocali ha scritto: Chiarissimamente, lo stesso, riguarda solo gli impiegati pubblici ancora in servizio essendo, invece, l'uscita degli ex, disposta dal semplice combinato disposto dei commi 1 e 4 del medesimo art.14, appunto per l'1 aprile 2019.

Se non altro l'INPS ha finalmente fatto chiarezza. Era ovvio dovesse accadere da un momento all'altro, dato che ormai è giunto il momento di erogare le pensioni e di ex-dipendenti pubblici in possesso dei requisiti ce ne saranno parecchi.
Come temevo l'INPS ha sfruttato il "non detto" del decreto per darne un'interpretazione restrittiva, sia pure senza tirare in ballo assurdità come i periodi di contribuzione pubblica/privata per fare distinzione.
Se non altro non ha negato il diritto alla pensione a questi ex-dipendenti pubblici, come invece aveva fatto alle donne che volevano utilizzare opzione Donna nel corso dell'ultimo anno. In quel caso ci volle ricorso al TAR + intervento del governo per risolvere la situazione, in questo caso si vedrà, proprio perché comunque il diritto alla pensione è salvo, e il danno è molto minore.
Se la norma fosse definitiva ci penserebbe prima o poi la Corte Costituzionale (essendo palesemente incostituzionale la disparità di trattamenti fra ex pubblici ed ex privati, cioé soggetti giuridicamente equivalenti), ma essendo i suoi tempi quelli che sono è facile che "quota 100" scomparirà molto prima.
Comunque ora il "non detto" è stato colmato e ci si può muovere, in un senso o nell'altro.
Ringraziano per il messaggio: Francescocali

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17/04/2019 16:41 - 17/04/2019 16:43#61833 da Francescocali
In riferimento al contenuto del messaggio Inps n. 1151 del 16/4/2019, dire che il comma 6 dell'art. 14 del d.l. 4/2019 esclude gli ex dipendenti pubblici che possedevano i requisiti al 31/12/2018 dall'uscita dell'1 aprile 2019 è contro la "ratio" e le disposizioni del medesimo comma.
Chiarissimamente, lo stesso, riguarda solo gli impiegati pubblici ancora in servizio essendo, invece, l'uscita degli ex, disposta dal semplice combinato disposto dei commi 1 e 4 del medesimo art.14, appunto per l'1 aprile 2019.

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17/04/2019 11:03#61815 da CAT-ALDO
Buongiorno, scusate se mi intrometto in questa discussione, ho letto il
messaggio inps n.1551 di ieri 16/04, copio e incollo il paragrafo.
Saluti Aldo. -1.11 Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda


Quesito

Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Chiarimento

Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.3.3.).

Il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

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16/04/2019 13:49#61781 da Fantasio

Francescocali ha scritto: Questi due commi citati ( il 2 ed il 6) sono applicabili ai "Dipendenti pubblici" ancora in servizio non agli "ex" che non rivestono più tale qualifica giuridica.
A questi ultimi, se risultano iscritti ad una sola gestione pensionistica (nel nostro caso quella "pubblica"), i commi da applicare, nel caso di che trattasi, sono, chiaramente, solo l'1 ed il 4, dal cui combinato disposto ne deriva l'uscita all'1 aprile 2019.

Bravo Francesco. Purtroppo in questo paese le cose ovvie diventano complicate senza che quelle davvero complicate diventino ovvie.
Ringraziano per il messaggio: Francescocali

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15/04/2019 19:50#61772 da Francescocali
Questi due commi citati ( il 2 ed il 6) sono applicabili ai "Dipendenti pubblici" ancora in servizio non agli "ex" che non rivestono più tale qualifica giuridica.
A questi ultimi, se risultano iscritti ad una sola gestione pensionistica (nel nostro caso quella "pubblica"), i commi da applicare, nel caso di che trattasi, sono, chiaramente, solo l'1 ed il 4, dal cui combinato disposto ne deriva l'uscita all'1 aprile 2019.

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