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"Quota 100" - Quale cancello di uscita per gli ex Dipendenti del Pubblico Impiego?

14/04/2019 13:06 - 14/04/2019 13:06#61722 da Fantasio

Side ha scritto: I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019.

Si ritiene quindi corretto il periodo di decorrenza (1° agosto 2019).


Ma non si sta parlando di dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti eccetera, ma di disoccupati che hanno comunque maturato i requisiti. Altrimenti si arriva all'assurdo che magari uno si è licenziato nel 2010 dal pubblico, poi è diventato dipendente privato sino al 2018, poi si è nuovamente licenziato (magari perché malato o infortunato) e adesso non potrebbe avere la pensione prima di sei mesi perché tanti anni fa era "pubblico".
Come ho scritto in altro thread, se l'INPS comincia a ritardare o persino a negare la pensione in questi casi, arriveranno i ricorsi al TAR e infine un chiarimento del Governo.

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14/04/2019 13:01 - 14/04/2019 13:02#61721 da cochise
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Francesco, concordo con la tua analisi ma il problema è sempre lo stesso:
quando qualcuno che dovrebbe eseguire disposizioni e limitarsi ad applicarle, pensa di essere il discendente del marchese del grillo, è evidente che si verificano le storture nell'applicazione della legge.
E' già successo tante volte, succede e succederà ancora fino a quando qualcuno capirà che la corretta applicazione dei proverbi Apache/Partenopei risolverebbe tanti problemi.
P.S. vedi allegato

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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14/04/2019 11:50 - 14/04/2019 11:52#61718 da Side
Circolare Inps n.11 - 29/01/2019: lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
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I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019.

I lavoratori che perfezionano i requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Si ritiene quindi corretto il periodo di decorrenza (1° agosto 2019).

The dark "Side" of the moon

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14/04/2019 10:57 - 15/04/2019 19:19#61716 da Francescocali
SUL DIRITTO DEGLI EX PUBBLICI DIPENDENTI(con unica gestione pensionistica) CHE HANNO AVANZATO LA DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" DI USUFRUIRE DELL'USCITA DELL'1 APRILE 2019

"Quota 100": quale cancello di uscita per gli ex dipendenti pubblici (con unica gestione pensionistica) che possedevano i requisiti previsti al 31/12/2018 ed hanno già presentato la domanda entro il gennaio 2019?

Vorrei segnalare il paradosso che si sta verificando per gli ex dipendenti pubblici (licenziati in modo definitivo, a vario titolo, da più anni e quindi disoccupati,con unica gestione pensionistica) che, pur non possedendo più tale qualifica giuridica, al fine di stabilire il termine di decorrenza del loro diritto alla pensione anticipata, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 4/19 "Quota100", l'Inps ritiene di applicare le previsioni di cui al comma 6 dello stesso decreto stabilendolo, pertanto, all'1 agosto 2019.
È del tutto evidente, invece, che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 14 del medesimo decreto legge, il termine di decorrenza debba essere quello dell'1 aprile 2019.
Il motivo è facilmente desumibile per tre evidenti ragioni:
1) Il mancato possesso della qualifica giuridica di "Dipendenti pubblici", ai soli quali vanno applicate le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 14 del decreto n. 4/19;
2) Il non rientrare nella "ratio" delle previsioni del medesimo comma 6, che è relativa "all’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa”, in quanto non più impiegati da anni nelle loro amministrazioni pubbliche;
3) Il non dovere procedere alla domanda di collocamento a riposo di cui alla lettera “c” del medesimo comma, non appartenendo più da anni, a causa del licenziamento definitivo, a nessuna amministrazione pubblica.
Come si può facilmente rilevare è solo un falso problema che, però, qualche impiegato dell'Inps stranamente si crea.
Sarei curioso di sapere che ne pensate.

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