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"Quota 100" - Quale cancello di uscita per gli ex Dipendenti del Pubblico Impiego?

15/04/2019 19:44 - 15/04/2019 19:47#61771 da Francescocali
Questi due commi citati ( il 2 ed il 6) sono applicabili ai "Dipendenti pubblici" ancora in servizio non agli "ex" che non rivestono più tale qualifica giuridica.
A questi ultimi, se risultano iscritti ad una sola gestione pensionistica (nel nostro caso quella "pubblica"), i commi da applicare, nel caso di che trattasi, sono, chiaramente, solo l'1 ed il 4, dal cui combinato disposto ne deriva l'uscita all'1 aprile 2019.

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15/04/2019 06:21 - 15/04/2019 06:47#61740 da Side
Pur non essendo impiegati da tempo nelle amministrazioni pubbliche, da quanto si evince, il suo requisito contributivo viene centrato con contribuzione pubblica ovvero pubblica/privata, quindi inquadrato da tale normativa.
Nel suo caso, i tre mesi supplementari di attesa sono poca cosa in confronto ad una "pensione anticipata" che prevede il requisito minimo contributivo di 42 anni e 10 mesi (più c.d. finestra) in confronto ai 38 (più c.d. finestra) utili per "quota 100".

Ricorso per.... omissione nel decreto in riferimento a lavoratori disoccupati ex dipendenti pubblici?
Francamente la vedrei come una battaglia contro i mulini a vento che potrebbe allungare a dismisura i tempi di definizione della pratica...buona fortuna

The dark "Side" of the moon
Ringraziano per il messaggio: Francescocali

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14/04/2019 22:26#61737 da Fantasio
Ripetere continuamente le stesse parti del decreto non le rende applicabili anche a casi che non sono previsti dal decreto stesso. Non si sta parlando di dipendenti pubblici, ma di persone che alla decorrenza dei requisiti NON lo sono più.
Esiste quindi, a voler essere generosi, una sorta di vuoto che va colmato da una interpretazione del decreto - scritto con i piedi, ovvio. E questa interpretazione non potrà venire che da qualche giudice dopo gli inevitabili ricorsi al TAR da parte di chi non può permettersi di aspettare ulteriori tre mesi.
Ringraziano per il messaggio: Francescocali

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14/04/2019 19:56 - 14/04/2019 20:07#61735 da Side
Decreto legge 28.01.2019, n. 4 Art. 14 comma 2:
ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS in base alle disposizioni di cui all'articolo 1.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7
Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

Decreto legge 28.01.2019, n. 4 Art. 14 comma 6:

tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma (1° agosto 2019).

The dark "Side" of the moon

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14/04/2019 14:52#61728 da Fantasio

Nicola54 ha scritto: Il decreto legge n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 all'art. 14 prevede una finestra di tre mesi per i dipendenti privati e una di sei mesi per i dipendenti pubblici.Le due diverse finestre si applicano verificando il tipo di contribuzione, cioè se essa sia pubblica o privata.Se il requisito contributivo minimo è perfezionato con contributi pubblici la finestra è di sei mesi.
Se il requisito contributivo minimo è perfezionato con contributi pubblici e privati la finestra è di sei mesi.

Ho sottomano il testo del decreto, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e non vi leggo nulla del genere. Cioé non leggo nulla che faccia riferimento alla tipologia di contributi, pubblici o privati, per distinguere tra la finestra di 3 mesi e quella di 6. Leggo soltanto che "i dipendenti pubblici... conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi". Non c'è alcuna menzione di ex-dipendenti o della provenienza dei loro contributi.
Se mi sbaglio, e da un'altra parte c'è scritto che la tipologia dei contributi fa differenza, sarei curioso di sapere esattamente in quale comma sarebbe scritta uan cosa simile.

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14/04/2019 14:10#61725 da Nicola54
Il decreto legge n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 all'art. 14 prevede una finestra di tre mesi per i dipendenti privati e una di sei mesi per i dipendenti pubblici.Le due diverse finestre si applicano verificando il tipo di contribuzione, cioè se essa sia pubblica o privata.Se il requisito contributivo minimo è perfezionato con contributi pubblici la finestra è di sei mesi.
Se il requisito contributivo minimo è perfezionato con contributi pubblici e privati la finestra è di sei mesi.
Se il requisito contributivo minimo è perfezionato con contributi privati i la finestra è di tre mesi.
Queste finestre si applicano indipendentemente dalla status del lavoratore che presenta la domanda in quota 100.
Pertanto il lavoratore che ha contribuzione da dipendente pubblico non può accedere a pensione prima del compimento di 62 anni e 6 mesi.
Ricordo a tal proposito requisiti e precedenti finestre ante Fornero:
lavoratori autonomi 40 anni di contributi e finestra di 21 mesi;
lavoratori dipendenti privati 40 anni di contributi e finestra di 15 mesi;
per i lavoratori che perfezionavono con le quote veniva applicata una finestra di 12 mesi o di 18 se rispettivamente avevano contributi privati o da autonomi.

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