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ricostituzione per cambio reddito personale
- Nicola54
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23/06/2019 15:03#63375
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic ricostituzione per cambio reddito personale
Coloro che percepiscono assegno ordinario d'invalidità sono potenzialmente soggetti alle seguenti tre decurtazioni:
1)Se durante l'attività lavorativa si supera la soglia di circa euro 32.620 annui, l'importo viene ridotto del 50%;
2)se l'importo dell'assegno ordinario d'invalidità eccede il trattamento minimo, dalla busta paga viene decurtato un importo che è pari al 50% della differenza tra l'importo calcolato dell'assegno ed il trattamento minimo.
Esempio con importo dell'assegno di euro 1.600 che dovrebbe essere il suo caso:
trattamento minimo anno 2019 euro 513;
differenza tra 1.600 e 513 è uguale a 1.087;
dalla busta paga il datore di lavoro trattiene l'importo di 543 euro.Questa trattenuta non opera in presenza di 40 anni di contributi.
3)Se con l'importo dell'assegno ordinario d'invalidità si superano particolari scaglioni di reddito, opera una trattenuta IRPEF con percentuale maggiore con conseguente conguaglio al momento del 730.
Cessata l'attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà il lavoratore avebbe diritto alla NASPI che però non è compatibile con assegno ordinario d'invalidità, ma ha diritto di scegliere l'opzione per lei più favorevole.
Poiché l'importo della NASPI non può essere superiore a 1.300 euro la soluzione più favorevole è la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità che, però scade ad ottobre 2020, con rivedibilità.
Nel 2020 può presentare domanda di ricostituzione e l'INPS procederà all'eventuale ricalcolo dell'assegno prendendo come riferimento i redditi da lavoro dell'anno 2019.
1)Se durante l'attività lavorativa si supera la soglia di circa euro 32.620 annui, l'importo viene ridotto del 50%;
2)se l'importo dell'assegno ordinario d'invalidità eccede il trattamento minimo, dalla busta paga viene decurtato un importo che è pari al 50% della differenza tra l'importo calcolato dell'assegno ed il trattamento minimo.
Esempio con importo dell'assegno di euro 1.600 che dovrebbe essere il suo caso:
trattamento minimo anno 2019 euro 513;
differenza tra 1.600 e 513 è uguale a 1.087;
dalla busta paga il datore di lavoro trattiene l'importo di 543 euro.Questa trattenuta non opera in presenza di 40 anni di contributi.
3)Se con l'importo dell'assegno ordinario d'invalidità si superano particolari scaglioni di reddito, opera una trattenuta IRPEF con percentuale maggiore con conseguente conguaglio al momento del 730.
Cessata l'attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà il lavoratore avebbe diritto alla NASPI che però non è compatibile con assegno ordinario d'invalidità, ma ha diritto di scegliere l'opzione per lei più favorevole.
Poiché l'importo della NASPI non può essere superiore a 1.300 euro la soluzione più favorevole è la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità che, però scade ad ottobre 2020, con rivedibilità.
Nel 2020 può presentare domanda di ricostituzione e l'INPS procederà all'eventuale ricalcolo dell'assegno prendendo come riferimento i redditi da lavoro dell'anno 2019.
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- carlocasella
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23/06/2019 13:29#63373
da carlocasella
Risposta da carlocasella al topic ricostituzione per cambio reddito personale
sono invalido al 100% e da ottobre 2017 prendo invalidità ordinaria, dato che sono comunque ancora lavoratore dipendente superiore a 30000 euro la pensione è ridotta di un 50% poi decurtata in busta paga di altri 500 euro , in totale mi rimane (giustamente) circa un 25%. Dal prossimo primo gennaio 2020 non sarò più lavoratore dipendente quindi il mio reddito facente cumulo si riduce a 0. Mi si dice che devo fare la ricostituzione ma se fa fede l'ultima dichiarazione è quella del 2019 su redditi 2018 quindi la decurtazione non cambia . Quello che vorrei capire è il meccanismo.
grazie
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- Nicola54
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23/06/2019 12:44#63371
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic ricostituzione per cambio reddito personale
carlocasella,
non abbiamo sufficienti dati per risponderle correttamente.
Dovrebbe comunicarci;
1)la percentuale d'invalidità assegnatale dalla commissione ASL;
2)il reddito annuo lordo percepito nel 2018;
3)il tipo di pensione percepito in precedenza; cioè deve indicare se si trattata di assegno mensile di assistenza, o pensione di invalidità civile ovvero assegno ordianario d'invalidità.
Proveremo a risponderle...
non abbiamo sufficienti dati per risponderle correttamente.
Dovrebbe comunicarci;
1)la percentuale d'invalidità assegnatale dalla commissione ASL;
2)il reddito annuo lordo percepito nel 2018;
3)il tipo di pensione percepito in precedenza; cioè deve indicare se si trattata di assegno mensile di assistenza, o pensione di invalidità civile ovvero assegno ordianario d'invalidità.
Proveremo a risponderle...
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- carlocasella
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23/06/2019 06:10#63369
da carlocasella
ricostituzione per cambio reddito personale è stato creato da carlocasella
buongiorno,
sono in malattia fino ad ottobre e titolare di invalidità ordinaria ora decurtata per cumulo redditi.
Con l'anno nuovo (2020) sarò senza lavoro, se faccio la ricostituzione della pensione terranno conto della mia situazione al 2020 o semplicemente useranno l'ultimo 730 cioè quello 2019 su redditi del 2018? Se fosse così dovrei aspettare il 730 del 2021 per dichiarare che i miei redditi sono a 0.
Come funziona?
grazie
sono in malattia fino ad ottobre e titolare di invalidità ordinaria ora decurtata per cumulo redditi.
Con l'anno nuovo (2020) sarò senza lavoro, se faccio la ricostituzione della pensione terranno conto della mia situazione al 2020 o semplicemente useranno l'ultimo 730 cioè quello 2019 su redditi del 2018? Se fosse così dovrei aspettare il 730 del 2021 per dichiarare che i miei redditi sono a 0.
Come funziona?
grazie
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