Circolare Inps numero 99 del 16-06-2017 par 5.6:
La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 – 205 della legge11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltrechè all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Quindi, allo scopo di rendere applicabile il beneficio, il lavoratore dovrà presentare dimissioni nelle giuste tempistiche, conseguendo il trattamento pensionistico dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, più relativa finestra di uscita (3 mesi).....saluti