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doppio beneficio?
- gabriele061
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08/07/2019 12:40#63511
da gabriele061
Risposta da gabriele061 al topic doppio beneficio?
La lingua batte dove il dente duole e se ti posticipano la data... il morale va sotto le suole.Comunque rileggendo per l'ennesima volta le relative normative temo che l'inps non abbia torto....amen.
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- robyberto
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07/07/2019 18:47#63509
da robyberto
Salve Gabriele, una domanda da profano del settore: Faresti eventualmente parte del "personale viaggiante" su convogli ferroviari o di altro genere? (ammesso che ne esistano altri)
Roberto
Aveva ragione Border
Risposta da robyberto al topic doppio beneficio?
gabriele061 ha scritto: ...cut...Con le nuove norme il personale viaggiante è considerato mansione gravosa e quindi in teoria esentato dall'incremento dei 5 mesi che gli permetterebbero cosi di pensionarsi a 61 anni e 7 mesi.L'inps però sostiene che il doppio beneficio non è ammesso,secondo voi è una interpretazione corretta o è meglio rivolgersi a qualche avvocato esperto in diritto del lavoro?
Salve Gabriele, una domanda da profano del settore: Faresti eventualmente parte del "personale viaggiante" su convogli ferroviari o di altro genere? (ammesso che ne esistano altri)
Roberto
Aveva ragione Border
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- gabriele061
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07/07/2019 14:25#63508
da gabriele061
Risposta da gabriele061 al topic doppio beneficio?
Grazie per la risposta Nicola 54;Il dubbio è stato alimentato dal fatto che il personale viaggiante viene ora inserito nelle mansioni gravose,inoltre nella sezione strumenti di questo sito, alla voce calcola la data di pensionamento,compilando i dati in qualità di comparto trasporti e mansione gravosa la data di pensionamento viene decurtata proprio dei 5 mesi in questione.
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- Nicola54
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07/07/2019 13:20#63507
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic doppio beneficio?
Signor Gabriele,
per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo che abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.
Possono pertanto accedere a trattamento pensionistico se, e soltanto se:
1)abbiano almeno 61 anni e 7 mesi;
2)abbiano almeno 35 anni di contributi;
3)abbiano perfezionato, sommando anni d'età e di contributi, almeno quota 97,6.
4)abbiano svolto questo lavoro per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Distinto è il requisito riguardante il personale viaggiante,così come ai sensi,
del DPR 153/2013. Viene innalzata l'età per il collocamento a riposo in misura ridotta di cinque anni rispetto a quella vigente nel regime generale obbligatorio. Nel 2019, pertanto, il personale viaggiante può andare in pensione all'età d 62 anni. In questo caso il requisito contributivo è pari a 20 anni, trattandosi di pensione di vecchiaia anticipata.Da ricordare l' eccezione a tale principio che riguarda coloro che perdono il titolo abilitante (cioè la patente di guida): in tal caso l'età per il pensionamento è fissata a 60 anni.
Per rispondere alla sua domanda con questi requisiti l'età è fissata a 62 anni ed è inutile qualunque ricorso ad un avvocato seppur esperto di materia previdenziale.
per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo che abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.
Possono pertanto accedere a trattamento pensionistico se, e soltanto se:
1)abbiano almeno 61 anni e 7 mesi;
2)abbiano almeno 35 anni di contributi;
3)abbiano perfezionato, sommando anni d'età e di contributi, almeno quota 97,6.
4)abbiano svolto questo lavoro per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Distinto è il requisito riguardante il personale viaggiante,così come ai sensi,
del DPR 153/2013. Viene innalzata l'età per il collocamento a riposo in misura ridotta di cinque anni rispetto a quella vigente nel regime generale obbligatorio. Nel 2019, pertanto, il personale viaggiante può andare in pensione all'età d 62 anni. In questo caso il requisito contributivo è pari a 20 anni, trattandosi di pensione di vecchiaia anticipata.Da ricordare l' eccezione a tale principio che riguarda coloro che perdono il titolo abilitante (cioè la patente di guida): in tal caso l'età per il pensionamento è fissata a 60 anni.
Per rispondere alla sua domanda con questi requisiti l'età è fissata a 62 anni ed è inutile qualunque ricorso ad un avvocato seppur esperto di materia previdenziale.
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- gabriele061
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06/07/2019 16:07#63496
da gabriele061
doppio beneficio? è stato creato da gabriele061
Secondo normativa il personale viaggiante autoferro matura a 62 anni la pensione di vecchiaia.... 5 anni prima rispetto ai lavoratori ago(67 anni dopo incremento di 5mesi).Con le nuove norme il personale viaggiante è considerato mansione gravosa e quindi in teoria esentato dall'incremento dei 5 mesi che gli permetterebbero cosi di pensionarsi a 61 anni e 7 mesi.L'inps però sostiene che il doppio beneficio non è ammesso,secondo voi è una interpretazione corretta o è meglio rivolgersi a qualche avvocato esperto in diritto del lavoro?
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