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ottava salvaguardia

11/07/2019 08:31#63565 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic ottava salvaguardia
Macor,
lei ha parlato con un funzionario dell'INPS che si occupa di mobilità, di sospensione della mobilità e che quindi avrebbe dovuto rispondere alle sue domande.
Per quanto riguarda la Circolare INPS di riferimento è la n. 3 del 2 gennaio 1992.
Al par. 9 recita testualmente:
''9) Sospensione e cumulo.
L'art. 8, comma 6', stabilisce che il lavoratore in mobilita' puo' svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato "mantenendo l'iscrizione nella lista". Il successivo comma precisa, infatti, che durante i
giorni di svolgimento delle attivita' lavorative suddette l'indennita' di mobilita' viene sospesa; identica sospensione e' stabilita per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato in tutti i casi in cui i lavoratori, assunti a tempo pieno, non abbiano superato la prova stessa.
In quest'ultimo caso, peraltro, la prestazione verra' ripristinata dal momento della reiscrizione dell'interessato nella lista di mobilita'; tale reiscrizione
non puo' avvenire, salvo casi eccezionali, per piu' di due volte. In materia di sospensione della prestazione l'art. 8, comma 7', stabilisce, inoltre, che tutte le giornate di lavoro di cui sopra devono essere considerate parentesi neutra ai fini della determinazione della durata complessiva dell'indennita', nei limiti della durata massima della stessa, mentre quelle eccedenti tale durata devono essere detratte dal periodo massimo indennizzabile.Di conseguenza un lavoratore che abbia titolo all'indennita' di mobilita' per dodici mesi e che svolga attivita' lavorativa per un periodo non superiore a dodici mesi potra' percepire la prestazione per l'intera durata; ove invece l'attivita' lavorativa dovesse protrarsi oltre tale limite, la prestazione stessa dovra' essere ridotta di un corrispondente numero di giornate.

__________________________________________________________
Se quanto riportato sopra dalla Circolare indicata non chiarisce i suoi dubbi l'unico ente che può risponderle è l'INPS perché competente.
Se all'INPS,come avviene spesso, le dicono di rivolgersi ai patronati questi non possono darle risposta diversa da quella indicata secondo la loro interpretazione.

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10/07/2019 23:26#63564 da macor
ottava salvaguardia è stato creato da macor
Ho avuto conferma dell’accesso ai benefici dell’ottava salvaguardia con l’indicazione della data 1/5/2021 di decorrenza della pensione.
Durante il periodo di mobilità ho lavorato con contratti a termine non utilizzando, ad oggi, un numero di settimane che mi permettono di arrivare con l’assegno di mobilità fino a febbraio 2021.
Vi chiedo quanto segue:
1-Cosa succede se riprendo a lavorare e sposto la mobilità residua oltre la data del 1/5/2021? Ovviamente rispettando il limite che non posso, nel mio caso, sospendere la mobilità per un periodo complessivo superiore a 4 anni.
2-Esiste una circolare Inps che limita il tempo di sospensione della mobilità oltre il quale si mantiene il diritto all’assegno ma non vengono più conteggiati i contributi figurativi? Questo è quanto mi è stato riferito da un impiegato dell’inps
Grazie a quanti risponderanno alle mie domande.

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