La domanda:
''Indcom e aoi sono compatibili e cumulabili?''.
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La risposta è da ritenersi positiva.
Le cause di incompatibilità per coloro che percepiscono l'indennità per chiusura attività commerciale sono le seguenti:
1)Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.Non si deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.
2)Tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.
Per questo motivo, poiché l'assegno ordinario d'invalidità si configura come un trattamento pensionistico diretto, così come ai sensi della Circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019 par. 7, è possibile il cumulo tra i due trattamenti.