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Ape Sociale e Pensione Estera (aggiornamento)

10/05/2020 11:33#68621 da Pasquino
Risposta da Pasquino al topic Ape Sociale e Pensione Estera (aggiornamento)
C'è ancora qualcuno che ha deciso di lanciare un sasso nello stagno melmoso del Ministero del Lavoro.
Si tratta di alcuni Deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato una nuova Interrogazione Parlamentare alla Ministra del Lavoro, qui di seguito riportata.
Questa volta si tratta di una Interrogazione a Risposta Scritta, che dovrebbe essere più impegnativa e vincolante rispetto alle precedenti, che erano invece Interrogazioni in Commissione Lavoro e rimaste a tutt'oggi "lettera morta".
Speriamo che l''esito sia diverso.

ATTO CAMERA

 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 4/05497

Seduta di annuncio n.334 del 05/05/2020

Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA - MOVIMENTO 5 STELLE

Nominativo Co-firmatari:
TUZI MANUEL -M5S
MARTINCIGLIO VITA - M5S
BARBUTO ELISABETTA MARIA -M5S
FARO MARIA LUISA - M5S
VOLPI LEDA - M5S

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

VILLANI, TUZI, MARTINCIGLIO e BARBUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni e integrazioni prevede un'indennità a carico dello Stato (Ape sociale) erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolati di pensione diretta;

   dall'entrata in vigore della succitata legge è emerso che alcune centinaia di cittadini italiani, residenti in Italia, si sono visti negare o revocare l'Ape sociale (anticipo pensionistico) dall'Inps, perché titolari di pro rata in convenzione (pensione estera);

   tra questi, si evidenziano, da un lato, una maggioranza di disoccupati, disabili, caregiver o inoccupati, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l'Ape sociale e, dall'altro, un'alta percentuale di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché privi di altri redditi all'infuori del modesto pro rata erogato dallo Stato estero in cui hanno svolto attività lavorativa per pochi anni;

   il diniego dell'Inps, che ha respinto le istanze dei succitati cittadini, è stato motivato con l'incompatibilità del pro rata estero con l'Ape sociale, ai sensi di quanto disposto nel comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che esclude la possibilità di ottenere l'Ape per coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto;

   di fatto, nella circolare n. 100 del 2017, applicativa ed interpretativa, l'Inps ha precisato che non possono conseguire l'Ape sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero e che ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima dei 30-36 anni, richiesta per l'accesso al beneficio, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;

   una sentenza della Corte europea, C-449/16 del 21 giugno 2017, nelle questioni pregiudiziali ai paragrafi 20, 21 e 22, statuisce che non spetta all'Inps stabilire quale prestazione è «assistenza sociale» e quale non lo è, e l'Ape sociale sicuramente non lo è;

   con una circolare dell'Inps, la n. 117 del 9 agosto 2019, l'Istituto previdenziale interviene nuovamente risolvendo la questione dell'incompatibilità tra la pensione quota 100 e titolarità di una pensione estera che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della «pensione quota 100», stabiliva che era valido il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali;

   di fatto, ancora una volta la circolare non sanava l'incompatibilità che, tuttora permane, per l'Ape sociale;

   la Corte europea, adita sulla questione, ha sancito che comunque le si voglia chiamare, valgono gli stessi regoamenti dell'Ue sia per Quota 100, una pensione anticipata, sia per l'Ape sociale, indennità di accompagnamento alla pensione;

   la succitata sentenza C-449/16 (oggi meglio nota come «sentenza Martinez») ha già generato il caso EU-Pilot 9211/17/HOME da parte della Commissione europea, il quale si è trasformato nella procedura di infrazione 2019/2100 del 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della suesposta questione e se intenda aprire una interlocuzione con l'Inps volta a modificare l'interpretazione restrittiva in essere a favore di un cumulo dell'Ape sociale con una prestazione estera che venga incontro alle esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia, attualmente discriminati e penalizzati.
(4-05497)

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31/07/2019 09:19#63785 da Pasquino
C’è una questione rimasta sospesa dalla riforma pensioni varata nella scorsa legislatura riguardante l’Ape sociale, che ad oggi risulta incompatibile con una pensione estera. Sul tema i parlamentari del Pd Massimo Ungaro e Angela Schirò hanno deciso di presentare (meglio tardi che mai) un’interrogazione al Ministro del Lavoro:

"Interrogazione a risposta in commissione 5-02483 presentata da
UNGARO Massimo
testo di Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207
  UNGARO e SCHIRÒ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

sono alcune centinaia i cittadini italiani residenti in Italia ai quali l'Inps ha negato o revocato l’«Ape sociale» perché titolari di pro-rata in convenzione (pensione estera);

si tratta di cittadini disoccupati, disabili, care giver, o precedentemente occupati in lavori gravosi, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l’«Ape sociale»;

si tratta di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché non hanno altri redditi all'infuori del modesto pro-rata erogato dallo Stato estero dove hanno lavorato per pochi anni;

l'Inps sostiene che l'incompatibilità del pro-rata estero con l’«Ape sociale» è stabilito dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove viene disposto che non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;

nella circolare applicativa e interpretativa n. 100 del 2017 l'Inps ha stabilito che non possono conseguire l’«Ape» sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero e che ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;

se da una parte è logico e comprensibile introdurre l'incompatibilità dell’«Ape sociale» con un trattamento pensionistico diretto italiano, sembra invece all'interrogante ingiusto, illogico e incongruente negare l’«Ape sociale» a coloro i quali soddisfano tutti i requisiti e le condizioni richiesti, ma sono titolari di una prestazione estera di poche decine di euro (giova ricordare che la prestazione estera è inevitabilmente modesta, perché gli interessati hanno lavorato tutta una vita in Italia – dai 30 ai 36 anni);

nella scorsa legislatura il Governo pro tempore, in risposta a specifiche interrogazioni su questa problematica, aveva fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa, al fine di favorire, nelle ulteriori fasi di monitoraggio, l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione e prestazioni estere, valutando la possibilità di consentire il perfezionamento sia del requisito contributivo minimo per l’«Ape sociale» totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, sia il cumulo di una prestazione estera con l’«Ape sociale» –:

se il Ministro interrogato intenda valutare l'adozione di iniziative affinché l'Inps modifichi l'interpretazione restrittiva esposta nella circolare n. 100 del 16 giugno 2017, consentendo il cumulo dell’«Ape sociale» con una prestazione estera per venire incontro alle umane e disperate esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia i quali possiedono i requisiti per perfezionare il diritto all’«Ape sociale» ma ne sono esclusi a causa di una valutazione molto restrittiva dello stesso Inps;

se non ritenga opportuno e giusto adottare iniziative per consentire la totalizzazione dei contributi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento contributivo minimo richiesto dalla normativa sull’«Ape sociale», in modo tale da attenersi a quanto disposto in materia di perfezionamento dei diritti previdenziali da tutte le convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia. "
(5-02483)

Non resta che aspettare la risposta del Ministro, che però ad oggi non è ancora stata calendarizzata, ed essendo incombenti le ferie dei parlamentari, non potrà avvenire prima di Settembre.
Ringraziano per il messaggio: Silvio1953

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