Il comma 9 dell'art. 14 della legge n. 26/2019 prevede incompatibilità tra pensione in ''
quota 100'' e le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26,comma 9, lettera b) , e dell’articolo 27, comma 5, lettera
f) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Quota 100 è un trattamento pensionistico diretto.
La Circolare INPS n. 77 del 24/05/2019 al par. 7 stabilisce che in merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto,
ad esclusione della pensione di vecchiaia.
Poiché ''
quota 100'' non è una pensione di vecchiaia si ritiene che tra le due prestazioni ci sia compatibilità.
La circolare INPS del 9 agosto n. 117 non precisa nulla al riguardo.