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Lavoratore Invalido

08/10/2019 08:33#64565 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Lavoratore Invalido
Prestazione INVCIV codice INPS: n. 25

Arretrati lavoro dipendente codice INPS : E1

TFR e simili codice INPS : E3

Il risultato dell'incrocio della Tabella sui redditi influenti per rilevanza dà 1

Questo significa che il reddito è influente quando conseguito dal titolare richiedente la prestazione.
Per questo motivo, a mio parere, la risposta è affermativa, nel senso che devono ritenersi computabili sia il TFR che arretrati da lavoro dipendente.
La risposta è comunque da verificare nelle competenti sedi.

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07/10/2019 21:33 - 07/10/2019 22:41#64562 da brushroby
La ringrazio per le risposte ai miei quesiti.. Si sapevo che ovviamente l'importo massimo era intorno ai € 4.800.
Le chiedo un'ultima cosa, e cioè, nel caso mi licenzi nell'anno 2019 aderendo ad una buonuscita aziendale, quest'ultima rientra nei redditi da tenere conto per il rientro nella soglia degli € 4.800? ed anche il TFR rientra?
Per cui ipotizzando un licenziamento nel 2019 dovrei aspettare l'anno 2021 per poter avere l'assegno mensile d'invalidità? oppure già nel 2020 mi spetterebbe?
Spero di essere stato chiaro, grazie nuovamente
Saluti
Roberto

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07/10/2019 20:24#64559 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Lavoratore Invalido
Signor Roberto,
per aver diritto all'assegno mensile di invalidità o di assistenza sono necessari tutti i seguenti requisiti:
1)età compresa tra i 18 e i 67 anni;
2)reddito per l'anno 2018 inferiore a euro 4.853;
3)percentuale d'invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
4)inoccupati ovvero occupati saltuariamente o presso coperative sociale.

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07/10/2019 15:01#64551 da brushroby
Risposta da brushroby al topic Lavoratore Invalido
Buongiorno Sig. Nicola,
la ringrazio per la risposta e comunque i nostri contributi confluiscono sempre in INPS e risultiamo nel settore privato.
Nel 2010 quando, soppresso l'Istituto Postelegrafonico (IPOST) (considerato un ente inutile e perciò cancellato dalla legge 30/07/2010) le sue competenze, tra cui la gestione del fondo pensioni dei lavoratori postali, vengono trasferite all'INPS.

Logica e correttezza avrebbe voluto che, avendo incamerato i contributi pensionistici dei lavoratori postali (a seguito della predetta legge) l'INPS li versasse, come fa con quelli degli altri lavoratori dipendenti del settore privato, nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).....invece NO!

L'INPS con la Circolare n. 100 del 2011, con la quale da disposizioni operative in merito alla gestione dei lavoratori di poste italiane, decide di mantenere in vita il Fondo Quiescenza Poste (FQP) cioè mantiene in vita il Fondo che veniva gestito da IPOST ma che, cessato questo, non ha più ragione di esistere.

E' bene sottolineare che questa azione non deriva dalla legge; è una volontà propria di INPS.

Poiché l'FQP (che, ricordo, era stato modellato sui lavoratori postali quando erano lavoratori dello Stato dipendendo dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) non prevedeva l'assegno di invalidità tuttora ai lavoratori dipendenti invalidi di Poste Italiane che sono lavoratori dipendenti del settore privato (Poste Italiane è una SpA) questa possibilità economica è negata.

In altri termini avendo voluto mantenere in vita il Fondo Quiescenza Poste (FQP) l'INPS non riconosce ai lavoratori dipendenti invalidi di Poste Italiane gli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti invalidi delle altre società del settore privato.

Comunque sia mi sto apprestando a presentare aggravamento dell'invalidità per avere almeno il 74% e poter "godere" dell'assegno mensile di circa € 285,00 al fine di decidere se licenziarmi definitivamente.
Saluti
Roberto

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07/10/2019 14:26#64549 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic Lavoratore Invalido
Signor Roberto,
possono ottenere l'assegno ordianrio d'invalidità i lavoratori dipendenti privati i lavoratori autonomi e parasubordinati, ma non i dipendenti pubblici(cfr. comma 3 art. 1 legge n. 222/1984).Tra questi ultimi sono equiparati anche i lavoratori delle Poste.
E comunque l'invalidità civile del 67% cioè pari a 2/3 che è una invalidità generica non è sufficiente a garantire anche ai lavoratori privati che hanno almeno tre anni di contributi negli ultimi 5 il diritto all'aeegno ordinario d'invalidità.
Questo viene concesso quando un medico dell'INPS stabilisce la capacità lavorativa a meno di un terzo confacente all'attività lavorativa e alle attitudini del richiedente.Questo non significa che i dipendenti pubblici che abbiano un'invalidità non possano usufruire di prestazioni assistenziali a livello economico.Sono diverse dall'AOI, come ne sono diversi i requisiti.
Quali sono?
Ad esempio il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 335/1995 stabilisce che i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, alle quali i dipendenti delle Poste dovrebbero essere compresi, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo.
La risposta è da verificare nelle competenti sedi.

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07/10/2019 12:52#64548 da brushroby
Lavoratore Invalido è stato creato da brushroby
Buongiorno e grazie per l'interesse,

mi chiamo Roberto ed ho 50 anni; sono un lavoratore dipendente di Poste Italiane S.p.A.

Ho attualmente un'invalidità del 67% ma purtroppo, a quanto pare, NON posso accedere all' ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA', in quanto Poste Italiane versa i nostri contributi ad un fondo speciale EX IPOST.
Ora le chiedo, visto che fatico a lavorare e vorrei smettere, se c'è la possibilità di avere una pensione o qualcos'altro che faccia al mio caso di cui non sono a conoscenza, grazie.

- Esonerato dal servizio militare

Tutti contributi, sempre e solo, in Poste Italiane:

Contributi per servizio non di ruolo (art. 11 e 12 legge del 29/12/1973 nr.1092):
- dal 15/06/1989 al 12/09/1989 (83 gg)
- dal 22/08/1990 al 19/11/1990 (90 gg)
- dal 23/05/1991 al 20/08/1991 (83 gg)
- dal 11/03/1992 al 06/09/1992 (180 gg)
- dal 11/05/1993 al 19/09/1993 (118 gg)
- dal 19/10/1993 al 05/12/1993 (44 gg)

Contributi per assunzione con contratto formazione e lavoro (art. 3 legge del 19/12/1984 nr. 863 e art. 3 del D.L. 17/03/1994 nr. 178)
- dal 19/12/1995 al 08/07/1997

Contributi per assunzione con contratto a tempo indeterminato
- dal 09/07/1997 a tutt'oggi.

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