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integrazione al minimo pensione riversibilità

11/12/2019 14:49#65655 da franci98
Risposta da franci98 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
faccio seguito al precedente messaggio sui requisiti per invalidità previsti prima del 1984.

la legge istitutiva risalente al 1939 sostituita dalla legge 218/1952 all'articolo 9 comma 2 lettere a,b. recita testualmente ( riguardo solo agli operai agricoli)

- L'assicurato ha diritto alla pensione:);

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi
dell'art. 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della
assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione
almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani.

come si evince fin dal 1939 per gli operai agricoli giornalieri non fissi prevedevano 5 anni di iscrizione assicurativa ma erano sufficienti 780 contributi giornalieri per gli uomini ( si badi bene i contributi giornalieri degli operai agricoli devono essere trasformati in settimanali con il coeficiente di 0,19259, a differenza dei contributi dei coltivatori diretti coloni e mezzadri- agricoli autonomi- che vanno divisi per 3.) Nel primo caso abbiamo : 780 x 0,19259 = 150 ( contributi settimanali) nel secondo : 780/3 = 260 settimanali.

Con la legge 222/1984 art. 4 ,vengono aumentati i contributi per gli agricoli che sono elevati da 780 a 1350 . utilizzando il parametro di conversione di cui sopra abbiamo 1350 X 0,19259 = 260 , ( o anche 1350/270- massimo dei contributi ammissibili per anno - = 5 anni ); parificati in tal modo a tutti gli altri assicurati per i quali già dal 1939 erano previsti 260 contributi. Preciso che il testo dei due articoli può creare confusione . Se infatti per la conversione nel 1952 e nel 1984 utilizzassimo il coeficiente divisorio 3 avremo
1) nel 1952 - 780/3 = 260 pari a 5 anni
2) nel 1984 - 1350/3 = 450- pari 8,65 anni
è chiaro che nel secondo caso ciò non è possibile .

Se al contrario utilizzassimmo il coeficiente 0,19259 avremo
1) nel 1952- 780 x 0,19259 = 150 , meno di tre anni
2) nel 1984- 1350 X 0,19259 = 260 , 5 anni .

è evidente che il problema ruota intorno alla conversione e il testo dei due articoli è contradditorio . la dicitura : vengono elevati rispettivamente a 1350 e 810 ( indicante gli ultimi 3 anni) non avrebbe senso se già i 780 contributi del 1952 vanno divisi per 3.
il mio insignificante parere è che fino al 1984 per gli agricoli della tabella B 3 ,( operai agricoli con numero di contributi giornalieri da 150 a 200 annui) fossero sufficienti meno di tre anni -150 contributi settimanali . Un rebus
LE REGOLE DEL 1952 valide fino al 1984 per le donne , tabella 3- agricoli eccezionali con meno di 100 contributi giornalieri - prevedeva la concessione dell'assegno con soli 350 contributi. ne caso prospettato infatti nel 1972 è stato concesso con 496 contributi( giornalieri, non settimanali).

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09/12/2019 19:15#65622 da franci98
Risposta da franci98 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
post scriptum
devo comunque verificare se effettivamente in quell'epoca erano sufficienti 3 anni e non cinque come ora.

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09/12/2019 19:13#65620 da franci98
Risposta da franci98 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
Nicola54
Capisco che per poter esprimere un giudizio adeguato bisogn avere tutti i dati possibili , altrimenti si rischiano fraintendimenti .
Riepiloghiamo la situazione
autori due coniugi entranbi titolari di pensione cat. IO(cioè assegno ordinario di invalidità). Entrambi gli assegni tuttavia da tempo sono diventati " pensioni di vecchiaia " avendo raggiunto da oltre 20 anni l'età anagrafica per tale pensione. La trasformazione tra le altre cose prevede la concessione dl diritto di roversibilità ( non prevvisto sull'assegno) nonché il superamento dell'integrazione che,come lei ricorda , non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale.
Vediamo ora una per una le caratteristiche delle pensioni in oggetto
Pensione superstite:
1)FPLD- lavoratori agricoli dipendenti , non salariati fissi , contributi espressi in giorni.
2)Cat-IO- assegno ordinario di invalidità, decorrenza 1972,concesso con soli 497 contributi giornalieri (versati dal 1966 al 1972). (giova ricordare che all'epoca la pensione era concessa con soli 3 anni di contribuzione, non 5 come previsto oggi).
3) il totale dei contributi origina una quota pensionistica pari a 43 Euro.
4) l'importo così esiguo viene integrato al minimo con 470 Euro ( 513 euro totali nel 2019).

Pensione dante causa
1) FPLD - cat.-IO- assegno ordinario di invalidità,decorrenza 4/1974 concessa con 778 contributi giornalieri più 3 mesi con numero di contributi non quantificabili dato che nell'estratto conto figura l'anno intero mentre l'assegno è stato concesso nel mese di aprile . Al massimo comunque potremo conteggiare altri 60 contr. giornalieri per un totale di 828.
2) l'importo dell'assegno originario non è quantificabile in quanto la pensione è stata riconosciuta soltanto nel 1979 ( con decorrenza comunque 4/1974).
3)la contribuzione continua oltre anni dopo la stesura della domanda di pensione , fino al 1979.
4) l'assegno pertanto nel totale , e solo per la misura, è stato calcolato su un totale di 1775 contributi giornalieri, mentre per il diritto (maturato al 4/1974 ) i contributi possono essere al massimo 828.
Il probema che si pone , vista la farraginosa normativa che regola i contributi agricoli giornalieri non salariati fissi, è il seguente: a quante settimane equivalgono 1775 contributi agricoli? Negli anni 80 sono stati fissati , in modo piuttosto confusionario , vari coeficienti di rivalutazione differenti per uomini adulti e donne e ragazzi.

non considerando le rivalutazioni ho trasformato i contributi giornalieri in settimanali utilizzando il coeficiente -0,19259- quindi : 17751 X 0,19259 = 360 . Volendo rivalutarli per 1,5 come indicato da espressa normativa avremo 1775x 1,5 0,19259 = 513 contributi settimanali . Come si può vedere ben lontani dai 780 previsti dalla deroga citata nei precedenti messaggio e criterio base per stabilire su quale pensione concedere l'integrazione al minimo .
Preciso inoltre che pur volendo considerare tutti gli anni di contribuzione dal 1971 al 1979 sarebbero 9 anni . Sappiamo anche che non possono essere conteggiati per gestione più di 52 settimane per anno per cui in nove anni avremmo : 52 x9 = 468 . Comunque li si guardi in 9 anni di contribuzione non si possono accumulare 780 contributi.

Ricordiamo ancora che - per espressa normativa ,art. 6 comma 3 legge 638/1983 , per il raggiungimento dei 780 contributi non vanno conteggiati quelli afferenti a periodi successivi alla decorrenza della pensione ( non andrebbero quindi conteggiati i contributi versati tra aprile 1974 e dicembre 1979).

L'importo odierno di 653 euro molto probabilmente è dovuto alle varie perequazioni maturate nei 45 anni passati dalla decorrenza alla data del decesso, visto che la pensione non era integrata al minimo.
Spero di non essere stato confusionario anche io , ma ho cercato di fornire il massimo possibile delle informazioni.

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09/12/2019 09:27#65606 da franci98
Risposta da franci98 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
ti risponderò questa sera con tutte le spiegazioni possibili , sono comunque a conoscenza dei criteri che hai espresso e ribadisco fin da ora che nessuna delle due pensioni era costituita da ameno 780 contributi . Questa sera ti invierò i dati precisi , compreso le decorrenze.

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08/12/2019 22:06#65601 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
franci,
il requisito minimo per avere diritto a pensione è costituito da 1.040 settimane di contributi pari a 20 anni, ovvero a 780 settimane se maturate entro il 31 dicembre 1992.Con eccezione di pensione diretta ottenuta con assegno ordinario d'invalidità, il cui requisito contributivo è di 5 anni di cui 3 anni nell'ultimo quinquennio.
Con quante settiamane di contributi ha percepito la pensione diretta di 43 euro?
La pensione diretta di cui lei parla è un assegno ordinario d'invalidità?
E' a conoscenza che l'integrazione su assegno ordinariod'invalidità non può mai essere superiore all'importo dell'assegno sociale e pertanto non può essere di euro 470 come lei aveva scritto?
Con quante settiamane di contributi il dante causa aveva maturato il diritto all'importo di euro 653?
Mi faccia sapere altrimenti non ci comprendiamo.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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08/12/2019 18:41#65599 da franci98
Risposta da franci98 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
Prima di tutto ti ringrazio per la gradita e sollecita risposta ma consentimi di precisare alcuni punti :
nella tua risposta scrivi che una dele due pensioni ( quella del dante causa ) era costituita da più di 780 contributi settimanali , se cosi fosse stato l'interpretazione dell'INPS sarebbe stata esatta . Ma così non è, nel mio messaggio non ho scritto che una delle pensioni era costituita da più di 780 contributi ma solamente che la pensione del dante causa era superiore al minimo ( quindi non integrata).
Al decesso del dante causa, per legge , rispettando i requisiti di reddito, al superstite come reversibilità spetta il 60% della pensione originaria. ( 653x60% =392)
Entrambe le pensioni a questo punto sono integrabili al minimo , ed il quesito era : quale delle due ?
Chiarito che entrambe le pensioni:
a)sono costituite da un numero di contributi inferiori a 780
b)sono entrambe a carico della stessa gestione (Fpld)
osserviamo cosa prevede la legge 638/1983 , art. 6 comma 3 in caso di plurititolarità di due pensioni ;
in primo luogo stabilisce che in caso di concorso di due pensioni l'integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato-
ma veniamo al nostro esempio
Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta-- ;e ricordati i limiti di reddito prosegue :
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione”.

più volte , con varie sentenze la giurisprudenza di legittimità ha peraltro stabilito che deve essere fornita un’interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, della legge n.638 del 1983.

Appare chiaro quindi che l'integrazione spetta sulla pensione diretta e non su quella ai superstiti.
i criteri dettati dall'art. 6 comma 3 della predetta legge sono stati recepiti dall'INPS nella seduta del 13 giugno del 2000 assume la deliberazione N° 324 , emanata con circolare N° 125/2000 .
La delibera riporta testualmente :
Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione”;

Come è evidente anche l'INPS si adegua( almeno teoricamente) alle disposizioni di legge e alle diverse sentenze ma in fase di liquidazione assume il criterio opposto a quello legislativo e a quelli emanati dallo stesso istituto ; delibera n° 241 del 17 febbraio 1984 e delibera 324 del 13 giugno 2000.
da allora nulla è cambiato ,
Con riferimento alle pensioni che insorgono in data posteriore alla delibera l'INPS 324/2000 ribadisce di dare applicazione ai criteri enunciati dalla cassazione , in definitiva quelli riportati sopra.
Spero di essere stato suficientemente chiaro , se possibile gradirei un tuo parere anche perchè ritengo che sia un argomento che interessi moltissimi pensionati che si trovano nell'identica situazione.

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